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Document 32012R0219
Commission Regulation (EU) No 219/2012 of 14 March 2012 correcting the Romanian version of Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 219/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 , che corregge la versione rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 219/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 , che corregge la versione rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 75 del 15.3.2012, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915
15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
che corregge la versione rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) contiene tre errori che vanno corretti. |
(2) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Riguarda solamente la versione in lingua rumena.)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.