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Document 32012R0215

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012 , recante centosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 74 del 14.3.2012, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/215/oj

    14.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 74/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2012

    recante centosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 5 marzo 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    La voce seguente è aggiunta all’elenco “Persone fisiche”:

    “Fazal Rahim (alias (a) Fazel Rahim, (b) Fazil Rahim, (c) Fazil Rahman). Data di nascita: (a) 5.1.1974 (b) 1977 (c) 1975 (d) 24.1.1973. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano n. R512768. Indirizzo: (a) regione al confine tra Afghanistan e Pakistan (indirizzo precedente), (b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (indirizzo precedente), (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (indirizzo precedente). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.3.2012.”


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