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Document 32012R0202
Commission Implementing Regulation (EU) No 202/2012 of 8 March 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance pegylated bovine granulocyte colony stimulating factor Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2012 della Commissione, dell' 8 marzo 2012 , che modifica, relativamente alla sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2012 della Commissione, dell' 8 marzo 2012 , che modifica, relativamente alla sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 71 del 9.3.2012, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 202/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2012
che modifica, relativamente alla sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di determinare il limite massimo di residui per il fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini. |
(4) |
In base alla raccomandazione del Comitato per i medicinali veterinari non occorre stabilire i LMR per il fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini. |
(5) |
È dunque opportuno modificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini. |
(6) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
“Fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato |
Non applicabile |
Bovini |
LMR non richiesto |
Non applicabile |
NESSUNA |
Biologico / Immunomodulatore” |