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Document 32012R0190

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012 , relativo alla non concessione di aiuti all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012

    GU L 69 del 8.3.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/190/oj

    8.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 69/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 190/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 2012

    relativo alla non concessione di aiuti all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva (2), prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

    (2)

    Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (3), la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.

    (3)

    In seguito alla disamina delle offerte presentate nell'ambito della seconda gara parziale, risulta opportuno non concedere aiuti all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 1o marzo 2012.

    (4)

    Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il sottoperiodo che scade il 1o marzo 2012 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012, non sono concessi aiuti per nessuno dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 37 del 10.2.2012, pag. 55.

    (3)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


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