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Document 32012R0154

Regolamento (UE) n. 154/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

GU L 58 del 29.2.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/154/oj

29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/3


REGOLAMENTO (UE) N. 154/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario chiarire le norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per garantire la certezza giuridica e la trasparenza.

(2)

I cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (2), che sono titolari di un visto valido rilasciato da uno Stato membro, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d’America, o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro, da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, sono esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. È opportuno chiarire che tale esenzione si applica anche ai titolari di visti o di titoli di soggiorno validi rilasciati dagli Stati membri che non hanno partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 810/2009 e dagli Stati membri che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen.

(3)

Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido, l’esenzione dovrebbe applicarsi quando essi si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo e quando ritornano dal paese di rilascio dopo avere utilizzato il visto.

(4)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire chiarire le norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (4).

(6)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(7)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(12)

Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, o i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare;

c)

i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 febbraio 2012.

(2)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(7)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


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