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Document 32012R0147
Commission Implementing Regulation (EU) No 147/2012 of 20 February 2012 amending Regulation (EU) No 65/2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1698/2005, as regards the implementation of control procedures as well as cross-compliance in respect of rural development support measures
Regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
Regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
GU L 48 del 21.2.2012, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R0640
21.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 147/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (2), contiene le definizioni da applicarsi, ai sensi del testo dell’articolo in parola, alla sola parte II, titolo I, del detto regolamento. Tuttavia le espressioni «misure connesse alla superficie» e «misure connesse agli animali» compaiono nell’intero regolamento. È pertanto opportuno includere tali espressioni nell’elenco di definizioni stabilito all’articolo 2 del detto regolamento. |
(2) |
A fini di coerenza, all’articolo 31, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno sostituire l’espressione «sostegno connesso alla superficie» con l’espressione «misure connesse alla superficie». |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3), è stato modificato al fine di migliorare e semplificare talune norme in materia di controllo riguardanti i pagamenti connessi agli animali. A fini di coerenza con i controlli relativi alle misure connesse agli animali nell’ambito del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno includere le norme corrispondenti nel detto regolamento. |
(4) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno considerare accertato un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è di norma correttamente stabilito: pertanto, se un bovino ha perso entrambi i marchi auricolari e la sua identità può essere stabilita senza alcun dubbio, è opportuno che esso sia altresì incluso nel novero degli animali accertati e ammissibili al pagamento. Questo è tuttavia applicabile solo nel caso l’agricoltore abbia adottato misure idonee a porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco e, al fine di evitare i rischi di pagamenti irregolari, è necessario limitarne l’applicazione a un solo animale. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (4), ha istituito un nuovo sistema migliorato per l’identificazione e la registrazione di ovini e caprini. È pertanto opportuno inserire nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 una disposizione analoga relativa agli ovini e ai caprini dichiarati ai fini del pagamento. |
(6) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, ai fini della parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applica mutatis mutandis l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Mentre a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 i beneficiari di misure connesse agli animali sono tenuti a informare le autorità competenti di ogni cambiamento di luogo in cui è detenuto l’animale nel corso del periodo di detenzione, è necessario chiarire che l’inadempienza non produce sanzioni se gli animali in questione sono immediatamente localizzati nell’impresa durante il controllo in loco. |
(7) |
Per quanto attiene alle norme in materia di riduzioni ed esclusioni stabilite dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 e all’ordine di applicazione delle riduzioni fissato dall’articolo 22 del medesimo regolamento, è necessario chiarire che l’esclusione a norma del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (5) costituisce sempre l’ultima istanza nell’ordine di applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 65/2011. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 22 di tale regolamento. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 65/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 65/2011 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti:
|
2) |
all’articolo 6, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono soppresse; |
3) |
l’articolo 17 è modificato come segue:
|
4) |
all’articolo 22, il sesto trattino è sostituito dal seguente:
|
5) |
all’articolo 31, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.
(3) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.
(4) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
(5) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
(6) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;
(7) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.»;