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Document 32012R0085

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2012 della Commissione, del 1 °febbraio 2012 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza altrenogest, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 30 del 2.2.2012, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/85/oj

    2.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 30/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 1o febbraio 2012

    che modifica, per quanto riguarda la sostanza altrenogest, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

    visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

    (3)

    La sostanza altrenogest figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i suini, in rapporto a pelle, grasso e fegato e per gli equidi, in rapporto a grasso e fegato.

    (4)

    Una domanda di modifica della voce riguardante la sostanza altrenogest è stata presentata all’Agenzia europea per i medicinali.

    (5)

    In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati, il comitato per i medicinali per uso veterinario raccomanda che gli attuali LMR per la sostanza altrenogest siano modificati.

    (6)

    Occorre dunque modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza altrenogest nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

    (7)

    È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza altrenogest è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Altrenogest

    Altrenogest

    Suini

    4 μg/kg

    Pelle e grasso

    Esclusivamente ad uso zootecnico e in conformità alle disposizioni della direttiva 96/22/CE

    Agenti attivi sull’apparato riproduttivo»

    2 μg/kg

    Fegato

    Equidi

    4 μg/kg

    Grasso

    4 μg/kg

    Fegato


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