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Document 32012R0081

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012 , relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 29 del 1.2.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/81/oj

    1.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 29/36


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 81/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2012

    relativo al diniego di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano coperti da un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che le sostanze, i microrganismi e le preparazioni utilizzati nell’Unione come additivi per l’insilaggio alla data di entrata in vigore di detto regolamento sono soggetti a una valutazione. In base alla precedente normativa dell’Unione, gli additivi per l’insilaggio non erano soggetti a una valutazione o autorizzazione.

    (2)

    In conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la preparazione Lactobacillus pentosus (DSM 14025) è stata iscritta nel registro degli additivi per mangimi come additivo per l’insilaggio per tutte le specie animali.

    (3)

    In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, e in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) è resistente a tre antibiotici utilizzati in medicina umana e veterinaria.

    (5)

    Le informazioni disponibili non permettono di escludere il rischio che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) possa trasmettere ai microorganismi la resistenza a tali antibiotici. Di conseguenza, non è stato dimostrato che il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) non abbia effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull’ambiente quando utilizzato alle condizioni proposte.

    (6)

    Non sono quindi soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi è negata.

    (7)

    Dato che l’ulteriore utilizzo del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per mangimi può comportare un rischio per la salute umana e animale, è necessario ritirare dal mercato i rispettivi prodotti al più presto possibile.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’autorizzazione del Lactobacillus pentosus (DSM 14025) come additivo per l’alimentazione animale è negata.

    Articolo 2

    Le scorte di Lactobacillus pentosus (DSM 14025) e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato al più presto e, comunque, entro il 22 aprile 2012. L’insilato prodotto con il Lactobacillus pentosus (DSM 14025) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento può essere utilizzato fino ad esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  The EFSA Journal 2011; 9(11):2449.


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