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Document 32012R0071

    Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

    GU L 26 del 28.1.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32012R0649

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/71/oj

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/23


    REGOLAMENTO (UE) N. 71/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 2012

    recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

    (2)

    È opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

    (3)

    L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (7). Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto queste sostanze rimangono vietate come pesticidi e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire le sostanze diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (4)

    L’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il bromuro di metile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il bromuro di metile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il bromuro di metile rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza bromuro di metile nell’elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (5)

    L’iscrizione della cianamide come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e di conseguenza l’uso della cianamide come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni e la sostanza deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante la cianamide sia stata identificata e notificata ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e possa quindi essere ancora autorizzata dagli Stati membri fino all’adozione di una decisione in base a tale direttiva. L’iscrizione della cianamide nell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell’iscrizione nell’allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza cianamide negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (6)

    L’iscrizione del flurprimidol come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il flurprimidol non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del flurprimidol nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere il flurprimidol come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto il flurprimidol rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l’inclusione nella parte 2 dell’allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza flurprimidol nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (7)

    L’iscrizione del triflumuron come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto il triflumuron non è più vietato per l’uso come pesticida. La sostanza attiva triflumuron deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (8)

    Il triazossido è stato approvato come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto il triazossido non è più vietato per l’uso come pesticida. La sostanza attiva triazossido deve pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (9)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

    (3)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (7)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

    1)

    la parte 1 è così modificata:

    a)

    sono aggiunte le voci seguenti:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Sotto-categoria

    (*)

    Limitazione d’impiego

    (**)

    Paesi che non richiedono notifica

    «Cianamide +

    420-04-2

    206-992-3

    2853 00 90

    p(1)

    div

     

    Diclobenil +

    1194-65-6

    214-787-5

    2926 90 95

    p(1)

    div

     

    Dicloran +

    99-30-9

    202-746-4

    2921 42 00

    p(1)

    div

     

    Etossichina +

    91-53-2

    202-075-7

    2933 49 90

    p(1)

    div

     

    Bromuro di metile +

    74-83-9

    200-813-2

    2903 39 11

    p(1)-p(2)

    div-div

     

    Propisocloro +

    86763-47-5

    n.a.

    2924 29 98

    p(1)

    div»

     

    b)

    la voce flurprimidol è sostituita dalla seguente:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Sotto-categoria

    (*)

    Limitazione d’impiego

    (**)

    Paesi che non richiedono notifica

    «Flurprimidol +

    56425-91-3

    n.a.

    2933 59 95

    p(1)

    div»

     

    c)

    è soppressa la voce seguente:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Sotto-categoria

    (*)

    Limitazione d’impiego

    (**)

    Paesi che non richiedono notifica

    «Triflumuron

    64628-44-0

    264-980-3

    2924 29 98

    p(1)

    div»

     

    d)

    è soppressa la voce seguente:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Sotto-categoria

    (*)

    Limitazione d’impiego

    (**)

    Paesi che non richiedono notifica

    «Triazossido

    72459-58-6

    276-668-4

    2933 29 90

    p(1)

    div»

     

    2)

    nella parte 2 sono aggiunte le voci seguenti:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Categoria

    (*)

    Limitazioni d’impiego

    (**)

    «Cianamide

    420-04-2

    206-992-3

    2853 00 90

    p

    restr

    Diclobenil

    1194-65-6

    214-787-5

    2926 90 95

    p

    div

    Dicloran

    99-30-9

    202-746-4

    2921 42 00

    p

    div

    Etossichina

    91-53-2

    202-075-7

    2933 49 90

    p

    div

    Flurprimidol

    56425-91-3

    n.a.

    2933 59 95

    p

    div

    Bromuro di metile

    74-83-9

    200-813-2

    2903 39 11

    p

    div

    Propisocloro

    86763-47-5

    n.a.

    2924 29 98

    p

    div»


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