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Document 32012L0037
Commission Implementing Directive 2012/37/EU of 22 November 2012 amending certain Annexes of Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the seed of Galega orientalis Lam., the maximum weight of a seed lot of certain fodder plant species and the sample size of Sorghum spp. Text with EEA relevance
Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012 , che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp. Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione, del 22 novembre 2012 , che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp. Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 325 del 23.11.2012, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/13 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2012
che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 21 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 21 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
La durezza del seme è una caratteristica tipica della specie Galega orientalis Lam. Pertanto, i requisiti di qualità della specie per quanto riguarda la facoltà germinativa minima devono essere integrati da informazioni relative a tale caratteristica. |
(2) |
La direttiva 66/401/CEE stabilisce il peso massimo di un lotto di sementi per garantire l’omogeneità dei lotti nel quadro dei controlli delle sementi. |
(3) |
Dato che l’evoluzione delle pratiche di produzione e di commercializzazione delle sementi, in particolare l’aumento della produzione di colture da seme e i metodi di trasporto delle sementi, hanno reso auspicabile l’aumento del peso massimo stabilito per i lotti di sementi di graminacee, è stato organizzato un esperimento temporaneo in conformità della decisione 2007/66/CE (3). |
(4) |
Tale esperimento ha dimostrato che, nelle nuove condizioni, gli impianti di produzione sono in grado di produrre lotti di sementi di maggiori dimensioni sufficientemente omogenei. Occorre pertanto che agli Stati membri sia data la possibilità di autorizzare l’aumento del peso massimo dei lotti di sementi delle specie di graminacee. |
(5) |
Le condizioni per la produzione di sementi, le ispezioni in campo, il campionamento e i controlli previsti dalla direttiva 66/402/CEE sono basate su metodi e norme riconosciuti a livello internazionale, quali quelli stabiliti dall’associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA). |
(6) |
I requisiti di qualità stabiliti per la specie Sorghum spp. si basano principalmente sulla specie Sorghum bicolor (L.) Moench. In seguito ai nuovi sviluppi del mercato per la produzione di foraggio e di biomassa, è aumentata la domanda di altre sottospecie e di ibridi di Sorghum spp. con grani di minori dimensioni e di forma più sottile e più piatta. Di conseguenza, occorre definire più dettagliatamente i requisiti per le sottospecie distinte al fine di tener conto delle caratteristiche delle loro sementi. |
(7) |
È opportuno differenziare la specie Sorghum spp. nelle sottospecie Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf e relativi ibridi, e adattare la dimensione dei loro campioni alle norme stabilite dall’ISTA. |
(8) |
Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 66/401/CEE
La direttiva 66/401/CEE è così modificata:
1) |
nell’allegato II, sezione I, punto 2, tabella A, alla voce relativa alla specie Galega orientalis Lam., nella colonna 2, il numero «60» è sostituito da: «60 (a) (b)» ; |
2) |
nell’allegato III, colonna 1, la voce «Poaceae (Gramineae)» è sostituita dalla seguente: « Poaceae (Gramineae) (4) |
Articolo 2
Modifiche della direttiva 66/402/CEE
L’allegato III della direttiva 66/402/CEE è così modificato:
1) |
le voci relative a Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense e Sorghum sudanense sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
dopo la voce relativa a Sorghum sudanense (Piper) Stapf è inserita la seguente voce:
|
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.
(3) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161.
(4) Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall’autorità competente.»