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Document 32012D0817
2012/817/EU, Euratom: Commission Implementing Decision of 19 December 2012 amending Decision 90/185/Euratom, EEC authorising Greece to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2012) 9549)
2012/817/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9549]
2012/817/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9549]
GU L 352 del 21.12.2012, p. 60–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/60 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto
[notificata con il numero C(2012) 9549]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2012/817/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 375 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate ai punti 2, 8, 11 e 12 della parte B dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(2) |
Nel caso della Grecia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/185/Euratom, CEE (3), che autorizza la Grecia, a decorrere dal 1o gennaio 1989, a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. |
(3) |
A decorrere dal 1o luglio 2010, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo. |
(4) |
A decorrere dal 22 agosto 2011, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo. |
(5) |
La Commissione ha invitato la Grecia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Grecia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Grecia ha confermato che le due autorizzazioni a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui ai punti 2 e 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non sarebbero più state applicate. |
(6) |
La Grecia ha riconosciuto che, per quanto riguarda i punti 11 e 12 della parte B dell’allegato X, il ricorso a valutazioni approssimative non si giustificava più, visto che il ministero della Difesa forniva dati più dettagliati. |
(7) |
Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1) Il punto 1) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;
2) Il punto 3) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;
3) Il punto 5) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;
4) Il punto 6) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso.
Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Janusz LEWANDOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 99 del 19.4.1990, pag. 39.