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Document 32012D0817

    2012/817/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9549]

    GU L 352 del 21.12.2012, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/817/oj

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/60


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2012

    recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

    [notificata con il numero C(2012) 9549]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (2012/817/UE, Euratom)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 375 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate ai punti 2, 8, 11 e 12 della parte B dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

    (2)

    Nel caso della Grecia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/185/Euratom, CEE (3), che autorizza la Grecia, a decorrere dal 1o gennaio 1989, a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

    (3)

    A decorrere dal 1o luglio 2010, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

    (4)

    A decorrere dal 22 agosto 2011, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

    (5)

    La Commissione ha invitato la Grecia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Grecia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Grecia ha confermato che le due autorizzazioni a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui ai punti 2 e 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non sarebbero più state applicate.

    (6)

    La Grecia ha riconosciuto che, per quanto riguarda i punti 11 e 12 della parte B dell’allegato X, il ricorso a valutazioni approssimative non si giustificava più, visto che il ministero della Difesa forniva dati più dettagliati.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1)   Il punto 1) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

    2)   Il punto 3) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

    3)   Il punto 5) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

    4)   Il punto 6) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso.

    Articolo 2

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Janusz LEWANDOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

    (2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 39.


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