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Document 32012D0811

Decisione 2012/811/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

GU L 352 del 21.12.2012, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/811/oj

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/50


DECISIONE 2012/811/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che modifica la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1), che ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

(2)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2078 (2012) del 28 novembre 2012 ha modificato i criteri per la designazione delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).

(3)

L’UNSCR 2078 (2012) ha altresì aggiunto un’ulteriore deroga alle misure di cui al punto 9 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).

(4)

Il 12 e 30 novembre 2012 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) ha aggiunto altre persone all’elenco di persone ed entità oggetto di misure restrittive.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

persone o entità attive nella RDC che commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati,

persone o entità che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

persone o entità che sostengono illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, oro compreso,

persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o entità posseduta o controllata da una persona designata,

persone o entità che pianificano, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO).

L’elenco delle persone ed entità interessate figura in allegato.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 3, dopo la lettera c) è aggiunta la frase seguente:

«o qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario.»

Articolo 2

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco delle persone riportato nell’allegato della decisione 2010/788/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


ALLEGATO

PERSONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2

Denominazione

Pseudonimi

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

MAKENGA, Sultani

Colonnello Sultani Makenga

Emmanuel Sultani Makenga

25 dicembre 1973

Rutshuru, Repubblica democratica del Congo

Congolese

Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell’M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC compiute dall’M23.

Sotto il comando di Sultani Makenga, l’M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nella RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di questo territorio. Al comando di Makenga, l’M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nella RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dalla RDC in attuazione dell’embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull’importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell’M23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile della RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione.

12.11.2012

NGARUYE WA MYAMURO, Baudoin

Colonnello Baudoin NGARUYE

1978.

Lusamambo, territorio di Lubero, Repubblica democratica del Congo

Capo militare del movimento del 23 marzo (M23)

Numero di identificazione FARDC: 1-78-09-44621-80

Nell’aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l’ammutinamento dell’ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All’interno dell’M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l’RDC ne aveva già raccomandato l’inserimento nell’elenco delle persone designate nel 2008 e nel 2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l’M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell’esecuzione e di tortura di disertori, con l’M23. Nel 2009, all’interno delle FARDC, ha ordinato l’uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all’interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel 2011.

30.11.2012

KAINA, Innocent

Colonnello Innocent KAINA

«India Queen»

Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo

 

Innocent Kaina è attualmente comandante di settore del Movimento del 23 marzo (M23). È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l’umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell’accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Ntaganda ha avviato l’ammutinamento dell’ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell’aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all’addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell’M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell’M23.

30.11.2012


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