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Document 32012D0810

    Decisione 2012/810/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

    GU L 352 del 21.12.2012, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/810/oj

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/49


    DECISIONE 2012/810/PESC DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2012

    che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).

    (2)

    È opportuno specificare che il divieto concernente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere usate per la repressione interna in Iran non si applica se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali attrezzature siano intesi esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, né alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature.

    (3)

    La decisione 2011/235/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 2 ter della decisione 2011/235/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che sono destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, ovvero alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature, autorizzati preventivamente dalla pertinente autorità competente.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. FLOURENTZOU


    (1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.


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