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Document 32012D0665

    Decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

    GU L 299 del 27.10.2012, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/665/oj

    27.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 299/45


    DECISIONE 2012/665/PESC DEL CONSIGLIO

    del 26 ottobre 2012

    che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 ottobre 2010 con decisione 2010/638/PESC (1) il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

    (2)

    In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2013.

    (3)

    È necessario modificare le misure relative all’embargo sulle armi previste dalla decisione 2010/638/PESC.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

    1)

    l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

    a)

    è aggiunta la lettera seguente:

    «g)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture e alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi nonché alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali prodotti, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;»;

    b)

    è aggiunto il seguente comma:

    «Nei casi contemplati dalla lettera g), uno Stato membro informa gli altri Stati membri con due settimane di anticipo della propria intenzione di concedere un’autorizzazione a norma di detta lettera.»;

    2)

    all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.


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