EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0645

2012/645/UE: Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2012 , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

GU L 287 del 18.10.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/645/oj

Related international agreement

18.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2012

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

(2012/645/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 6 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica («l’accordo»). Esso è stato siglato il 14 ottobre 2010.

(2)

L’accordo è stato firmato il19 marzo 2012, fatta salva la sua conclusione in data successiva, ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, conformemente all’articolo 218, paragrafo 5, del trattato.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica è approvato a nome dell’Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione europea adotta la posizione dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo in merito alle modifiche tecniche dell’accordo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. MALAS


(1)  L’accordo è stato pubblicato nella GU L 99 del 5.4.2012, pag. 2, unitamente alla decisione sulla firma.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


Top