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Document 32012D0628

2012/628/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 ottobre 2012 , sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 274 del 9.10.2012, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogato da 32019D1279

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/628/oj

9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2012

sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/628/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2009 la Commissione ha incaricato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), le cui funzioni sono state assunte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), stabilita il 1o gennaio 2011 a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2), di esprimere un parere circa la valutazione tecnica del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America rispetto alle agenzie di rating del credito.

(2)

Nel primo parere, espresso il 21 maggio 2010, il CESR ha segnalato due aree nelle quali persistevano differenze significative tra il quadro vigente negli Stati Uniti d’America (USA) e quello vigente nell’UE: la qualità delle metodologie e dei rating, e la pubblicazione dei rating. Successivamente, dopo l’entrata in vigore del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (21 luglio 2010), l’AESFEM ha aggiornato il parere tecnico indirizzato alla Commissione precisando che il quadro giuridico e di vigilanza USA relativo alle agenzie di rating del credito poteva essere considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(3)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza USA relativo alle agenzie di rating del credito è costituito dal Credit Rating Agency Reform Act del 2006 («Rating Agency Act»), che mira a migliorare la qualità del rating allo scopo di proteggere gli investitori e l’interesse pubblico promuovendo la responsabilità, la trasparenza e la concorrenza nel settore del rating del credito, nonché dalle sezioni 15E (3), 17 (4) e 21B(a) (5) del Securities Exchange ActExchange Act»). Le disposizioni operative del Rating Agency Act sono entrate in vigore con l’adozione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), nel giugno 2007, di una serie di regole che attuano un programma di registrazione e vigilanza per le agenzie di rating del credito registrate come Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations (NRSRO). Affinché i rating del credito possano essere utilizzati a fini regolamentari, le agenzie di rating devono registrarsi presso la SEC. Esse sono pertanto soggette alla vigilanza di quest’ultima su base continuativa. La SEC è dotata di un insieme di poteri di vigilanza che le consentono di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano i propri obblighi giuridici. Tra tali poteri figurano il potere di accedere ai documenti, di svolgere indagini e ispezioni in loco, nonché di esigere l’accesso alle registrazioni delle comunicazioni telefoniche ed elettroniche. La SEC può esercitare questi poteri non solo nei confronti delle agenzie di rating, ma anche nei confronti di altre persone coinvolte in attività di rating del credito. La sezione 15E(p)(3)(A) dell’Exchange Act impone alla SEC di condurre un’indagine su ciascuna NRSRO con cadenza almeno annuale, e di riferire sulle conclusioni di tali indagini (6). Qualora la SEC accerti che una NRSRO viola un obbligo cui è tenuta in virtù del quadro regolamentare pertinente, può adottare un’ampia gamma di misure di vigilanza per porre fine alla violazione. Tra tali poteri figurano quello di ritirare la registrazione, quello di sospendere l’uso dei rating a fini regolamentari e quello di ordinare alle agenzie di rating del credito di porre fine alla violazione. La SEC può inoltre imporre pesanti sanzioni alle agenzie di rating del credito che violino gli obblighi che sono tenute a rispettare. Le NRSRO sono pertanto soggette ad un’efficace vigilanza e ad un’effettiva applicazione su base continuativa. L’accordo di cooperazione concluso tra l’AESFEM e la SEC prevede uno scambio di informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

(5)

In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che siano equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza USA rispetta gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, le procedure organizzative e le procedure che un’agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating del credito e la pubblicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro USA, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell’integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell’affidabilità delle loro attività.

(6)

In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla SEC ed alle altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

(7)

Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza USA relativo alle agenzie di rating del credito soddisfi le condizioni stabilite nel secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza USA per le agenzie di rating del credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La Commissione, in collaborazione con l’AESFEM, continuerà a seguire l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza USA per le agenzie di rating del credito e a verificare il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata presa la presente decisione.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza USA per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(3)  15 U.S.C.78o-7.

(4)  15 U.S.C.78q.

(5)  15 U.S.C.78u-2.

(6)  Cfr. la sintesi dei servizi della SEC per l’indagine di ciascuna NRSRO del settembre 2011.


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