This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012D0442
2012/442/EU: Council Decision of 24 July 2012 on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
2012/442/UE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
2012/442/UE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 202 del 28.7.2012, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
(2012/442/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II dell’accordo SEE. |
(3) |
L’allegato II dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme su regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni. |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (3). |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il 2009, il 2010 e il 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (4), è stato integrato nell’accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA SEE. |
(6) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1213/2008 è stato abrogato e dovrebbe quindi essere abrogato ai fini dell’accordo SEE, tali adattamenti dovrebbero essere riportati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011. Essi riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall’Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall’Islanda e dalla Norvegia e tengono conto, in particolare, della capacità limitata dei laboratori islandesi. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE. |
(8) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 24.
(4) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.
PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.
del
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. … del … (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (3), che è integrato nell’accordo SEE, è stato abrogato nell’Unione europea e dovrebbe pertanto essere soppresso dall’accordo SEE. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
il testo del punto 54zzzzb (Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione) è soppresso. |
2) |
Dopo il punto 65 (Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, ….
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L … del …, pag. …
(2) GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 24.
(3) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.
(4) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]