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Document 32012D0411

    2012/411/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 luglio 2012 , che modifica la decisione 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative ai virus Simbu e alla malattia emorragica epizootica [notificata con il numero C(2012) 4831] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 192 del 20.7.2012, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/411/oj

    20.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/16


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 luglio 2012

    che modifica la decisione 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative ai virus Simbu e alla malattia emorragica epizootica

    [notificata con il numero C(2012) 4831]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/411/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l’articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione (2) stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di paesi terzi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina verso l’Unione. Essa stabilisce anche garanzie supplementari che devono essere fornite riguardo a specifiche malattie animali da determinati paesi terzi, o da parti di paesi terzi, elencati nei suoi allegati I e III e riporta i modelli di certificato sanitario per tali importazioni nella parte 2 dei suoi allegati II e IV.

    (2)

    Le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale figuranti nei modelli di certificato sanitario della parte 2 degli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE sono basate sulle raccomandazioni del capitolo 8.3 relativo a tale malattia del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall’esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi.

    (3)

    L’OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi dei virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia Bunyaviridae, in passato considerato, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.

    (4)

    Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l’assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dagli allegati I e III della decisione 2010/472/UE e dai modelli di certificato sanitario della parte 2 dei suoi allegati II e IV.

    (5)

    Inoltre, le prescrizioni di polizia sanitaria per la malattia emorragica epizootica figuranti nel modello di certificato sanitario della parte 2 degli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE non sono del tutto coerenti con le prescrizioni della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (3) e con le raccomandazioni del manuale dell’OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals). Tali modelli di certificato sanitario vanno quindi modificati per tenere conto delle prescrizioni della decisione di esecuzione 2011/630/UE e delle raccomandazioni di detto manuale.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati della decisione 2010/472/UE.

    (7)

    Per evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati della decisione 2010/472/UE sono modificati in conformità all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di partite di:

    a)

    sperma di animali delle specie ovina e caprina, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013, conforme al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione;

    b)

    ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013, conforme al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (2)  GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74.

    (3)  GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.


    ALLEGATO

    Gli allegati della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

    Codice ISO

    Nome del paese terzo

    Osservazioni

    Descrizione del territorio

    (se pertinente)

    Garanzie supplementari

    AU

    Australia

     

    È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A.

    CA

    Canada

     

    È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A.

    CH

    Svizzera (1)

     

     

    CL

    Cile

     

     

    GL

    Groenlandia

     

     

    HR

    Croazia

     

     

    IS

    Islanda

     

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

     

    US

    Stati Uniti

     

    È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2, sezione A.

    2)

    nella parte 2 dell’allegato II, la sezione A è sostituita dalla seguente:

    «Sezione A

    Modello 1 — Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

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    3)

    l’allegato III è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

    Codice ISO

    Nome del paese terzo

    Osservazioni

    Descrizione del territorio

    (se pertinente)

    Garanzie supplementari

    AU

    Australia

     

    È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2.

    CA

    Canada

     

    È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2.

    CH

    Svizzera (2)

     

     

    CL

    Cile

     

     

    GL

    Groenlandia

     

     

    HR

    Croazia

     

     

    IS

    Islanda

     

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

     

    US

    Stati Uniti

     

    È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell’allegato IV, parte 2.

    4)

    la parte 2 dell’allegato IV è sostituita dalla seguente:

    «PARTE 2

    Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

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    (1)  Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).»

    (2)  Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE.»


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