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Document 32012D0325

    Decisione 2012/325/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan

    GU L 165 del 26.6.2012, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/325/oj

    26.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 165/49


    DECISIONE 2012/325/PESC DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 2012

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1), che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan.

    (2)

    Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/499/PESC (2), che ha modificato il mandato e il titolo dell’RSUE in vista della dichiarazione di indipendenza da parte del Sud Sudan. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

    (3)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

    (4)

    L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il mandato della sig.ra Rosalind MARSDEN quale RSUE per il Sudan e il Sud Sudan è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in rapporto al Sudan e al Sud Sudan, vale a dire collaborare con i rispettivi governi, l’Unione africana (UA) e le Nazioni Unite (ONU) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sud Sudan basata sul principio di due Stati vitali, pacifici e prosperi. Gli obiettivi politici dell’Unione comprendono un attivo contributo alla risoluzione delle questioni in sospeso dell’accordo globale di pace (CPA) e successive a quest’ultimo e un aiuto alle parti affinché attuino quanto convenuto, un sostegno agli sforzi volti a stabilizzare l’instabile zona di frontiera tra nord e sud, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sud Sudan, la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, il sostegno agli sforzi volti a risolvere il conflitto negli stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, la promozione del buon governo democratico, della responsabilità e del rispetto dei diritti umani, inclusa una cooperazione con la Corte penale internazionale, l’intensificazione dell’impegno nel Sudan orientale e il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio del Sudan e del Sud Sudan.

    Inoltre, il mandato dell’RSUE si basa sull’obiettivo politico dell’Unione di contribuire all’attenuazione e all’eliminazione delle minacce alla stabilità del Sud Sudan e della regione in generale rappresentate dall’Esercito di resistenza del Signore (LRA).

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

    a)

    mettersi in collegamento con il governo del Sudan, il governo del Sud Sudan, i partiti politici del Sudan e del Sud Sudan, i movimenti armati e ribelli del Sudan e del Sud Sudan, nonché con la società civile e le organizzazioni non governative, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione;

    b)

    mantenere una stretta collaborazione con l’ONU, compresi la missione ONU in Sud Sudan (UNMISS), la forza di sicurezza interinale dell’ONU per Abyei (UNISFA) e l’inviato speciale dell’ONU, con l’UA, in particolare il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA (AUHIP) per il Sudan, la missione ibrida Unione africana/ONU nel Darfur (UNAMID), la Lega degli Stati arabi, l’Agenzia intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali;

    c)

    rappresentare l’Unione e promuoverne le posizioni e gli obiettivi politici nei consessi internazionali e pubblici, a seconda dei casi;

    d)

    contribuire a rafforzare la coerenza e l’efficacia della politica dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sud Sudan, promuovendo nel contempo un approccio internazionale coerente nei confronti dei due paesi;

    e)

    contribuire agli sforzi di mediazione internazionale condotti dall’AUHIP per facilitare un accordo tra il Sudan e il Sud Sudan sulle questioni in sospeso successive al CPA e per trovare una soluzione politica inclusiva al conflitto in corso negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro;

    f)

    sostenere l’attuazione dei punti concordati nel quadro del CPA e l’attuazione di accordi su questioni successive al CPA;

    g)

    sostenere la costruzione istituzionale nel Sud Sudan;

    h)

    contribuire agli sforzi internazionali volti ad agevolare un accordo di pace globale, inclusivo e duraturo per il Darfur e a promuovere l’attuazione del documento di Doha in stretta collaborazione con l’ONU, l’UA, il governo del Qatar e altri soggetti interessati internazionali, a seconda dei casi;

    i)

    promuovere il rispetto dei diritti umani mantenendo contatti regolari con le competenti autorità del Sudan e del Sud Sudan, con l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti umani e con gli osservatori dei diritti umani presenti nella regione;

    j)

    contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi i suoi orientamenti in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché all’attuazione della politica dell’Unione per quanto riguarda la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’ONU concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

    k)

    contribuire all’attuazione di un approccio globale dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sud Sudan, come convenuto dal Consiglio «Affari esteri» del 20 giugno 2011;

    l)

    in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), contribuire all’impegno dell’Unione con tutti i pertinenti soggetti interessati a sostegno degli sforzi per attenuare ed eliminare la minaccia rappresentata dall’LRA per la popolazione civile e per la stabilità del Sud Sudan e della regione in generale;

    m)

    vigilare e riferire sul rispetto, a opera delle parti del Sudan e del Sud Sudan, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010), 1990 (2011), 1996 (2011), 2024 (2011), 2046 (2012).

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

    3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi uffici competenti.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 900 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate UE

    L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

    a)

    stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e includa un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

    2.   L’RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan e del Sud Sudan.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle a Khartoum, Giuba, Addis Abeba e New York, e con i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    3.   L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Giuba, fornisce orientamenti politici a livello locale al capomissione EUAVSEC Sud Sudan. Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.

    (2)  GU L 206 dell’11.8.2011, pag. 50.

    (3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


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