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Document 32012D0317

    2012/317/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 giugno 2012 , che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone notificata dalla Germania a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 4026]

    GU L 160 del 21.6.2012, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/317/oj

    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/22


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 giugno 2012

    che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone notificata dalla Germania a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2012) 4026]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2012/317/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. Il principio attivo difetialone è stato approvato per l’inclusione in prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE, dalla direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

    (2)

    Il difetialone è un rodenticida anticoagulante di cui è noto il rischio di incidenti per i bambini nonché i rischi per gli animali e l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»).

    (3)

    Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il difetialone e altri rodenticidi anticoagulanti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difetialone. La direttiva 2007/69/CE obbliga tuttavia gli Stati membri a garantire, quando concedono l’autorizzazione a prodotti contenenti difetialone, che sia limitata l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente, tenendo conto di e applicando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili.

    (4)

    La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi rappresentati dal difetialone è ottenuta limitandone l’uso a campagne di utilizzo di durata circoscritta, limitandone l’accesso alle esche per gli animali non bersaglio e rimuovendo le esche non utilizzate nonché i roditori morti o moribondi, al fine di minimizzare l’eventualità di esposizione primaria o secondaria degli animali non bersaglio. La valutazione ha inoltre concluso che è auspicabile che tali istruzioni siano riservate ai soli utilizzatori professionali. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2007/69/CE comprendono pertanto la limitazione al solo uso professionale.

    (5)

    A norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società LiphaTech SAS (nel prosieguo «il richiedente») ha presentato al Regno Unito una richiesta di autorizzazione di sei rodenticidi contenenti difetialone (nel prosieguo «i prodotti»). I nomi e i numeri di riferimento dei prodotti nel registro dei biocidi (R4BP) sono riportati nell’allegato della presente decisione.

    (6)

    Il Regno Unito ha concesso le cosiddette «prime» autorizzazioni il 20 aprile 2011 (Generation Pat’), il 26 aprile 2011 (Generation Block, Generation B’Block e Generation S’Block) e il 27 aprile 2011 (Generation Grain’Tech e RodilonTrio). I prodotti sono stati autorizzati con limitazioni al fine di garantire nel Regno Unito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali appositamente formati o titolari di una licenza.

    (7)

    Il 6 novembre 2009 il richiedente ha presentato una richiesta completa alla Germania per il riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative ai prodotti.

    (8)

    Il 22 novembre 2011 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ha proposto una limitazione sui prodotti per riservarne l’uso a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

    (9)

    La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Solo il richiedente ha presentato osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa il 6 e 7 dicembre 2011 dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali competenti per i biocidi nonché dal richiedente in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco, alla quale ha partecipato il richiedente, e fra il 29 febbraio e il 2 marzo 2012, durante la riunione delle autorità competenti per i biocidi.

    (10)

    Il richiedente ha sostenuto che le limitazioni all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza sono ingiustificate e inaccettabili, poiché i prodotti sono idonei anche per la lotta contro i roditori da parte di professionisti non formati e non professionisti. Il richiedente ha inoltre fatto valere i seguenti argomenti: i prodotti sono pronti per l’uso, il contenuto di principio attivo nel prodotto è basso, esiste un antidoto, i prodotti possono essere facilmente tenuti al di fuori della portata dei bambini e degli animali non bersaglio, gli utilizzatori non professionali sono in grado di rimuovere i roditori morti e gli utilizzatori non professionali possono essere formati.

    (11)

    La Commissione osserva che, a norma della direttiva 2007/69/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che consentono di ottenere la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio. Gli argomenti opposti dal richiedente non invalidano tale conclusione.

    (12)

    In assenza di indicazioni contrarie, la Commissione ritiene pertanto che una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisca una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difetialone in Germania. Il fatto che il Regno Unito non ritenga tale limitazione idonea e disponibile per un’autorizzazione sul proprio territorio è irrilevante ai fini di tale conclusione. La decisione del Regno Unito di autorizzare l’uso non professionale era basata nella fattispecie sul rischio di un ritardo nel trattamento delle infestazioni domestiche dovuto ai costi del ricorso a professionisti appositamente formati nonché sui relativi rischi per l’igiene pubblica. La Germania ha tuttavia spiegato che tale rischio è meno presente in Germania, grazie all’efficiente infrastruttura tedesca di operatori appositamente formati nella disinfestazione e di professionisti titolari di una licenza, quali agricoltori, giardinieri e operatori forestali, congiuntamente alla disponibilità di metodi alternativi per la disinfestazione degli edifici, in particolare per la lotta contro i topi.

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

    Articolo 2

    La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 23.


    ALLEGATO

    Prodotti per i quali la Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza

    Nome del prodotto nel Regno Unito

    Numero di riferimento della richiesta del Regno Unito nel registro dei biocidi

    Nome del prodotto in Germania

    Numero di riferimento della richiesta della Germania nel registro dei biocidi

    Rodilon Trio

    2009/4329/3930/UK/AA/4792

    Brumolin Forte

    2009/4329/3930/DE/MA/5214

    Generation B’Block

    2009/4329/3927/UK/AA/4789

    Generation B’Block

    2009/4329/3927/DE/MA/5169

    Generation Block

    2009/4329/3928/UK/AA/4786

    Generation Block

    2009/4329/3928/DE/MA/5170

    Generation Pat’

    2009/4329/3926/UK/AA/4788

    Generation Pat’

    2009/4329/3926/DE/MA/5171

    Generation Grain’Tech

    2009/4329/3929/UK/AA/4785

    Generation Grain’Tech

    2009/4329/3929/DE/MA/5172

    Generation S’Block

    2009/4329/3927/UK/AA/4790

    Generation S’Block

    2009/4329/3927/DE/MA/5173


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