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Document 32012D0289

    2012/289/UE: Decisione della Commissione, del 4 giugno 2012 , che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

    GU L 144 del 5.6.2012, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/289/oj

    5.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/43


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 2012

    che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

    (2012/289/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Il 15 giugno 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato ad un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd («la società interessata»).

    (2)

    La denuncia è stata presentata dai seguenti produttori («i denunzianti»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. e Comercial Quimica Sarasa s.l., che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione totale di acido tartarico dell’Unione.

    (3)

    La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio derivante dalle importazioni in dumping, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

    (4)

    Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato ad un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd («la società interessata»).

    (5)

    La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione, al produttore esportatore della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (6)

    È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

    B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (7)

    Con lettera del 14 febbraio 2012 indirizzata alla Commissione, i denunzianti hanno formalmente ritirato la denuncia.

    (8)

    Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, tranne qualora tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

    (9)

    La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso poiché dall’inchiesta non erano emerse motivazioni o considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione.

    (10)

    Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

    (11)

    La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso senza l’istituzione di misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico attualmente classificato al codice NC ex 2918 12 00, originario della Repubblica popolare cinese, limitato ad un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, è chiuso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 223 del 29.7.2011, pag. 11.


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