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Document 32012D0273

    2012/273/UE: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2012 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra

    GU L 134 del 24.5.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/273/oj

    Related international agreement

    24.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/4


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 maggio 2012

    relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra

    (2012/273/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione con la Mongolia («accordo»).

    (2)

    Le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vincolano il Regno Unito e l’Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Mongolia che il Regno Unito o l’Irlanda sono vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l’Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell’Unione europea conformemente all’articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda devono comunicare immediatamente alla Mongolia qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione, nel qual caso devono restare vincolati dalle disposizioni dell’accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati.

    (3)

    Qualora il Regno Unito e/o l’Irlanda non abbiano proceduto alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essi non partecipano all’adozione da parte del Consiglio della presente decisione nella misura in cui essa riguarda disposizioni a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (4)

    È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.


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