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Document 32012D0213

    2012/213/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 aprile 2012 , recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi [notificata con il numero C(2012) 2511]

    GU L 113 del 25.4.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/213/oj

    25.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/12


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 2012

    recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi

    [notificata con il numero C(2012) 2511]

    (2012/213/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 ottobre 2011 lo Swaziland ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per l’anno 2012. L’11 gennaio 2012 lo Swaziland ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 800 tonnellate di pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98

    (2)

    Lo Swaziland ha segnalato di non essere in grado di soddisfare le norme sul cumulo dell’origine di cui all’allegato II, articolo 6, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non producendo né pesche né pere, lo Swaziland attinge al limitrofo Sud Africa per la produzione di pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e 2008 70 98 e di pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 40 90. Tuttavia, a norma dell’allegato II, articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1528/2007, i prodotti finali sono esclusi dal cumulo con il Sud Africa. Occorre quindi concedere una deroga temporanea. Affinché lo Swaziland possa sfruttare a pieno i quantitativi concessi, è opportuno prevedere la retroattività della deroga temporanea al 1o gennaio 2012.

    (3)

    Una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non reca grave pregiudizio a un’industria affermata dell’UE, purché siano rispettate talune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

    (4)

    La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

    (5)

    È di conseguenza opportuno concedere per un anno allo Swaziland una deroga per 800 tonnellate di pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98.

    (6)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità dello Swaziland, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

    (7)

    Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità dello Swaziland comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del medesimo allegato, le pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e i miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98, nella cui produzione sono impiegate pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98 e pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 40 90, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

    Articolo 3

    I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 4

    Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

    Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

    Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

    «Derogation — Implementing Decision 2012/213/EU».

    Articolo 6

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012

    Per la Commissione

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantità

    09.1628

    ex 2007 99 97

    Pesche e/o pere in gelatina di frutta

    1.1.2012-31.12.2012

    800 t

    ex 2008 97 98

    Miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta


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