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Document 32012D0207
2012/207/EU: Commission Delegated Decision of 8 February 2012 amending Annex III to Decision No 1080/2011/EU of the European Parliament and of the Council granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under loans and loan guarantees for projects outside the Union and repealing Decision No 633/2009/EC, as regards Syria
2012/207/UE: Decisione delegata della Commissione, dell' 8 febbraio 2012 , che modifica l’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE, per quanto riguarda la Siria
2012/207/UE: Decisione delegata della Commissione, dell' 8 febbraio 2012 , che modifica l’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE, per quanto riguarda la Siria
GU L 110 del 24.4.2012, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/38 |
DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2012
che modifica l’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE, per quanto riguarda la Siria
(2012/207/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 (2) sulla Siria invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a non approvare, per il momento, nuove operazioni di finanziamento in Siria. |
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(2) |
Nella risoluzione del 7 luglio 2011 sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa, il Parlamento europeo accoglie con favore le conclusioni del Consiglio di imporre alla Siria misure restrittive e soprattutto di invitare la BEI a non approvare, per il momento, nuove operazioni di finanziamento in Siria. |
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(3) |
Dopo l’adozione della decisione n. 1080/2011/UE la situazione politica ed economica della Siria si è ulteriormente deteriorata. |
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(4) |
Nelle conclusioni del 14 novembre 2011 (3) sulla Siria, il Consiglio ha deciso di imporre al regime siriano nuove misure restrittive sospendendo le erogazioni o altri pagamenti nell’ambito di accordi di prestito della BEI esistenti con la Siria o connessi agli stessi. |
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(5) |
In questo contesto il Consiglio ha adottato una serie di misure restrittive, compreso il divieto di erogazioni da parte della BEI nell’ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI, adesso consolidate nella decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (4) e nel regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (5). |
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(6) |
La Commissione, con la partecipazione del SEAE, ha valutato che la situazione del contesto economico e politico generale impone di depennare la Siria dall’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE, che contiene l’elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto B, paragrafo 1, dell’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE, la parola «Siria» è soppressa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.
(2) 3091a sessione del Consiglio «Affari esteri».
(3) 3124a sessione del Consiglio «Affari esteri».