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Document 32012D0206
Council Decision 2012/206/CFSP of 23 April 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
Decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
GU L 110 del 24.4.2012, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogato da 32012D0739
24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/36 |
DECISIONE 2012/206/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2012
che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1). |
(2) |
Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari contro il regime siriano. |
(3) |
In tale contesto la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di ulteriori beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna dovrebbero essere vietati o soggetti ad un'autorizzazione. |
(4) |
In aggiunta, dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni di lusso in Siria. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/782/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. 2. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni altri materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 3. È vietato:
|
2) |
è inserito il seguente articolo: "Articolo 1 bis 1. Sono soggetti ad un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni o tecnologie diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 2. La fornitura di:
è parimenti soggetta ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione."; |
3) |
è inserito il seguente articolo: "Articolo 8 ter Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.