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Document 32012D0206

    Decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    GU L 110 del 24.4.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogato da 32012D0739

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/206(1)/oj

    24.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/36


    DECISIONE 2012/206/PESC DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2012

    che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).

    (2)

    Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari contro il regime siriano.

    (3)

    In tale contesto la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di ulteriori beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna dovrebbero essere vietati o soggetti ad un'autorizzazione.

    (4)

    In aggiunta, dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni di lusso in Siria.

    (5)

    È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 1

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

    2.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni altri materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

    3.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.";

    2)

    è inserito il seguente articolo:

    "Articolo 1 bis

    1.   Sono soggetti ad un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni o tecnologie diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

    2.   La fornitura di:

    a)

    assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    b)

    finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati,

    è parimenti soggetta ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.";

    3)

    è inserito il seguente articolo:

    "Articolo 8 ter

    Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.".

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


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