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Document 32012D0204
2012/204/EU: Commission Implementing Decision of 19 April 2012 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially brucellosis-free Member State and of certain regions of Italy, Poland and Portugal as officially tuberculosis-free, brucellosis-free and enzootic-bovine-leukosis-free regions (notified under document C(2012) 2451) Text with EEA relevance
2012/204/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 aprile 2012 , che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi e di determinate regioni dell’Italia, della Polonia e del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2012) 2451] Testo rilevante ai fini del SEE
2012/204/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 aprile 2012 , che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi e di determinate regioni dell’Italia, della Polonia e del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2012) 2451] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 109 del 21.4.2012, p. 26–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620
21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi e di determinate regioni dell’Italia, della Polonia e del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2012) 2451]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/204/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, parte I, punto E,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro o una sua regione possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(2) |
Gli allegati della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2) elencano gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi bovina enzootica. |
(3) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti attestanti che le province di Asti e di Biella nella regione Piemonte rispondono alle condizioni per essere riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi di cui alla direttiva 64/432/CEE. |
(4) |
La provincia di Ascoli Piceno inoltre figura già nel Capitolo 2 dell’allegato I della decisione 2003/467/CE come regione dell’Italia ufficialmente indenne da tubercolosi. Secondo l’attuale divisione amministrativa dell’Italia tuttavia la provincia di Ascoli Piceno nella regione Marche è suddivisa in due province distinte: quella di Ascoli Piceno e quella di Fermo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci per l’Italia nell’elenco di cui al Capitolo 2 dell’allegato I della decisione 2003/467/CE. |
(5) |
Il Portogallo ha presentato alla Commissione documenti comprovanti la rispondenza alle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di tutte le regioni amministrative (distritos) comprese nell’unità amministrativa superiore (região) dell’Algarve come ufficialmente indenni da tubercolosi. |
(6) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia e dal Portogallo, le province di Asti e Biella nella regione italiana del Piemonte e tutte le regioni amministrative (distritos) comprese nell’unità amministrativa superiore (região) dell’Algarve in Portogallo vanno riconosciute come ufficialmente indenni da tubercolosi. |
(7) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti attestanti che tutte le province della regione della Valle d’Aosta rispettano le condizioni per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi di cui alla direttiva 64/432/CEE. |
(8) |
La Lettonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per far riconoscere il suo intero territorio come ufficialmente indenne da brucellosi. |
(9) |
Il Portogallo ha anch’esso presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per far riconoscere tutte le regioni amministrative (distritos) comprese nell’unità amministrativa superiore (região) dell’Algarve come ufficialmente indenni da brucellosi. |
(10) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, dalla Lettonia e dal Portogallo la Lettonia va dichiarata Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi, e tutte le province facenti parte della regione italiana della Valle d’Aosta nonché tutte le regioni amministrative portoghesi (distritos) comprese nell’unità amministrativa superiore (região) dell’Algarve vanno dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi. |
(11) |
L’Italia, la Polonia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni per la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica stabilite nella direttiva 64/432/CEE per le province italiane di Catania, Enna, Palermo e Ragusa nella regione Sicilia, per diciannove regioni amministrative polacche (powiaty) comprese nelle unità amministrative superiori (voivodati) di Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie e Wielkopolskie e per tutte le regioni amministrative portoghesi (distritos) comprese nelle unità amministrative superiori (regiões) di Centro e Lisboa e Vale do Tejo, nonché per quattro regioni amministrative (distritos) comprese nell’unità amministrativa superiore (região) del Norte. |
(12) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, dalla Polonia e dal Portogallo, le province italiane di Catania, Enna, Palermo e Ragusa nella regione Sicilia, le diciannove regioni amministrative polacche (powiaty) comprese nelle unità amministrative superiori (voivodati) di Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie e Wielkopolskie e tutte le regioni amministrative portoghesi (distritos) comprese nelle unità amministrative superiori (regiões) di Centro e Lisboa e Vale do Tejo, nonché quattro regioni amministrative portoghesi (distritos) comprese nell’unità amministrativa superiore (região) del Norte vanno dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(13) |
Gli allegati della decisione 2003/467/CE devono quindi essere modificati di conseguenza. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO
Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono così modificati:
1) |
nell’allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:
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2) |
L’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
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3) |
all’allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:
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