Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0111

    2012/111/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012 , che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di Danimarca e Panama [notificata con il numero C(2012) 678] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 50 del 23.2.2012, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/111/oj

    23.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/49


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2012

    che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di Danimarca e Panama

    [notificata con il numero C(2012) 678]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/111/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. A tale scopo la qualifica sanitaria riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) degli Stati membri, dei paesi terzi o delle rispettive regioni («paesi o regioni») va determinata, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001, in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato, rischio di BSE indeterminato.

    (2)

    L'allegato alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle rispettive regioni sulla base del loro rischio di BSE (2), suddivide i paesi o le regioni secondo il rischio di BSE.

    (3)

    L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) svolge un ruolo di primo piano nella categorizzazione di paesi o regioni riguardo al rischio di BSE, e impiega criteri equivalenti a quelli stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001. L'elenco contenuto nell'allegato alla decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei Membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall'UIE nel maggio 2010 in merito alla qualifica sanitaria degli Stati membri e dei paesi terzi riguardo alla BSE (3).

    (4)

    Nel maggio 2011 l'OIE ha adottato la risoluzione n. 17 relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei Membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina. Tale risoluzione ha riconosciuto Danimarca e Panama come paesi caratterizzati da un rischio di BSE trascurabile. Occorre quindi modificare l’elenco dell’allegato alla decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione per quanto concerne questi paesi (4).

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.

    (6)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato alla decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.

    (3)  Cfr. pagg. 40 e 158 del Report of the General Session, 23-28 maggio 2010, alla pagina http://www.oie.int/eng/session2011/A_FR_2010PUB.pdf

    (4)  Vedi pagg. 49 e 149 del Report of the General Session, 22-27 maggio 2011, alla pagina http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/A_FR_2011_PUB.pdf


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    ELENCO DI PAESI O REGIONI

    A.   Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile

    Stati membri

    Danimarca

    Finlandia

    Svezia

    Paesi EFTA

    Islanda

    Norvegia

    Paesi terzi

    Argentina

    Australia

    Cile

    India

    Nuova Zelanda

    Panama

    Paraguay

    Perù

    Singapore

    Uruguay

    B.   Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato

    Stati membri

    Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito

    Paesi EFTA

    Liechtenstein

    Svizzera

    Paesi terzi

    Brasile

    Canada

    Colombia

    Giappone

    Messico

    Corea del Sud

    Taiwan

    Stati Uniti

    C.   Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

    Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato.»


    Top