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Document 32012D0096

2012/96/UE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2012 , che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

GU L 47 del 18.2.2012, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/96(1)/oj

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2012

che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2012/96/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 23 giugno 2010 (3), in seguito denominato «l’accordo di partenariato ACP-UE», in particolare l’articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (4), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio (5) si sono concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della stessa. Da allora queste misure sono state prorogate ogni anno.

(2)

Con la decisione 2011/106/UE del Consiglio (6) il periodo di applicazione delle misure è stato prorogato per un ulteriore periodo di dodici mesi fino al 20 febbraio 2012.

(3)

Nel frattempo, la creazione del governo di unità nazionale (GUN) è stata considerata un'opportunità per ristabilire rapporti costruttivi tra l’Unione europea e lo Zimbabwe e per appoggiare l’attuazione del programma di riforme del paese.

(4)

Se la situazione è andata migliorando nel complesso, l'attuazione delle riforme politiche rimane lenta e alcuni elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE, che il governo di unità nazionale si era impegnato a rispettare nell'accordo politico globale, devono ancora essere attuati.

(5)

L'Unione europea riconosce gli sforzi profusi dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e dal Sud Africa, nel ruolo di facilitatori dell'accordo politico globale, volti a creare le condizioni per la tenuta di elezioni credibili. Il completamento di una consultazione referendaria pacifica sulla Costituzione rappresenterebbe una parte importante di questo processo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di cui alla lettera allegata alla presente decisione sono confermate come misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE.

Dette misure si applicano per un periodo di sei mesi, dal 20 febbraio 2012 al 20 agosto 2012. Esse sono soggette ad un costante riesame e sono riviste in funzione di progressi concreti nell'attuazione dell'accordo politico globale e nella preparazione di elezioni pacifiche e credibili.

La lettera allegata alla presente decisione, indirizzata al presidente dello Zimbabwe, signor Mugabe, è inviata in copia al primo ministro Tsvangirai e al signor Welshman Ncube.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAREEN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(5)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

(6)  GU L 43 del 17.2.2011, pag. 31.


ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE. In quanto elementi essenziali dell’accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea Le comunicava la decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e di adottare misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), del suddetto accordo. Di anno in anno, l'Unione europea Le ha comunicato per lettera, l'ultima datata 23 febbraio 2011, le decisioni di non revocare le misure appropriate e di prorogarne anzi il periodo di applicazione.

Dall'insediamento del governo di unità nazionale nel 2009, l'Unione europea ha accolto con favore i progressi da questo conseguiti nell'attuare l'accordo politico globale (APG). L'Unione europea ribadisce di ascrivere grande importanza al dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE, avviato ufficialmente su richiesta del governo dello Zimbabwe in occasione della riunione della troica ministeriale UE-Zimbabwe del 18 e 19 giugno 2009 a Bruxelles. Come convenuto da entrambe le parti, il dialogo politico mira a normalizzare progressivamente le relazioni UE-Zimbabwe garantendo la parallela realizzazione delle riforme previste dall'APG, in modo da spianare la strada alla tenuta di elezioni pacifiche e credibili.

Nel quadro del processo globale di rinnovato impegno, l'Unione europea ha fatto in modo di ammorbidire le misure appropriate nei confronti dello Zimbabwe, che sono state modificate per consentire il sostegno alle istituzioni e ai processi in corso per l'attuazione dell'APG. L'Unione europea ha fornito in via provvisoria assistenza finanziaria transitoria sotto forma di pacchetti di breve durata.

L'Unione europea, che da allora ha continuato a sostenere gli sforzi profusi dal governo di unità nazionale per l'attuazione dell'APG e si è compiaciuta per i risultati conseguiti a livello di stabilizzazione dell'economia e di ripristino dei servizi sociali di base, resta in attesa di progressi concreti per quanto riguarda una serie di riforme politiche previste dall'APG, con particolare riguardo per il processo e le riforme costituzionali necessari per la tenuta di elezioni pacifiche e credibili, nonché di progressi nei settori del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, l'Unione europea si compiace per l'opera di facilitazione della Repubblica del Sud Africa e della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e accoglie con favore la roadmap convenuta da tutte le parti.

L'Unione europea esprime apprezzamento per le dichiarazioni di condanna della violenza politica rilasciate di recente da tutti i partiti dello Zimbabwe e si dichiara fiduciosa che le ultime realizzazioni sociali ed economiche saranno accompagnate dalle riforme politiche necessarie per garantire la tenuta di elezioni pacifiche e credibili.

Per assecondare ulteriormente il processo di transizione, l'Unione europea ha deciso di:

prorogare le misure appropriate stabilite dalle decisioni 2002/148/CE e 2010/97/PESC del Consiglio per un periodo ridotto di sei mesi, ribadendo la disponibilità dell'Unione europea a rivedere la propria posizione in qualsiasi momento alla luce di progressi concreti nell'attuazione dell'accordo politico globale e nella preparazione delle elezioni,

elaborare un documento di strategia nazionale nel quadro del fondo europeo di sviluppo da sottoscrivere e attuare non appena le condizioni lo consentano.

L'Unione europea continuerà intanto a fornire assistenza transitoria alla ripresa economica, ai settori sociali e all'attuazione dell'APG.

Le restanti misure di cui all’allegato della decisione 2002/148/CE del Consiglio continuano ad applicarsi senza modifiche. Se le circostanze dovessero cambiare, la decisione del Consiglio potrà essere riesaminata in qualsiasi momento prima del 20 agosto 2012.

Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea intende invitare il governo dello Zimbabwe ad un dialogo politico intensificato ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di definire le tappe successive per la normalizzazione delle relazioni UE-Zimbabwe. In questo contesto l'Unione europea accoglierebbe con favore la visita a Bruxelles del Zimbabwe Re-engagement Committee, che spera possa aver luogo nel prossimo futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per la Commissione

Per il Consiglio


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