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Document 32012D0075

    2012/75/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 febbraio 2012 , relativa al riconoscimento del Ghana a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 616] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 38 del 11.2.2012, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/75/oj

    11.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 38/45


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2012

    relativa al riconoscimento del Ghana a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

    [notificata con il numero C(2012) 616]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/75/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

    vista la richiesta presentata da Cipro il 13 maggio 2005,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (di seguito «convenzione STCW») (2), quale modificata nel 1995.

    (2)

    La domanda di riconoscimento del Ghana è stata presentata da Cipro con lettera del 13 maggio 2005. A seguito di tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Ghana per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di dicembre 2009. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

    (3)

    La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

    (4)

    Con lettera del 20 dicembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità del Ghana di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.

    (5)

    Con lettera del 21 febbraio 2011 il Ghana ha fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per ovviare alla maggior parte delle carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

    (6)

    Permangono tuttavia due carenze. La prima consiste nel fatto che il Ghana non garantisce pienamente che il servizio di navigazione prestato su navi della marina militare o su navi pilota corrisponda effettivamente alle competenze richieste ai fini dell’abilitazione. La seconda riguarda carenze nella formazione alla lotta antincendio e nelle attrezzature antincendio, riscontrate presso un istituto di formazione marittima. Le autorità del Ghana sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi al riguardo. Le suddette carenze non autorizzano tuttavia a dubitare del livello generale di conformità del Ghana agli obblighi imposti dalla convenzione STCW in materia di formazione e abilitazione della gente di mare.

    (7)

    I risultati della valutazione di conformità e l’analisi delle informazioni fornite dal Ghana dimostrano che tale paese soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Ghana è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

    Per la Commissione

    Siim KALLAS

    Vicepresidente


    (1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

    (2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


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