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Document 32012D0071

    2012/71/UE: Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme d’origine in merito all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 35 del 8.2.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/71(1)/oj

    8.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 35/2


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 23 gennaio 2012

    sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme d’origine in merito all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    (2012/71/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le norme di origine preferenziali sono essenziali al buon funzionamento degli accordi di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi partner commerciali, tra cui il Cile. L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) («accordo di associazione»), è stato firmato il 18 novembre 2002.

    (2)

    L’allegato III dell’accordo di associazione definisce la nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa. Esso è entrato in vigore il 1o febbraio 2003.

    (3)

    Le note esplicative all’allegato III — che forniscono alle autorità doganali direttive chiare sull’attuazione di tale allegato — sono in vigore dal 1o gennaio 2004.

    (4)

    Facendo riferimento alle norme di origine di cui all’allegato III di detto accordo, l’articolo 58 dell’accordo di associazione mira, tra l’altro, ad eliminare i dazi doganali sui prodotti provenienti da una delle parti ed esportati verso l’altra parte. L’articolo 36, paragrafo 2, di tale allegato fa riferimento al «territorio doganale della Comunità».

    (5)

    La posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme di origine dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme di origine in merito all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è basata sul progetto di decisione del comitato speciale UE-Cile accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. GJERSKOV


    (1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.


    DECISIONE N. …/201_ DEL COMITATO SPECIALE UE – CILE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LE NORME D’ORIGINE

    del

    relativa all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO SPECIALE,

    visto l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) («accordo di associazione»), firmato il 18 novembre 2002, in particolare i termini «territorio doganale della Comunità» di cui all’articolo 36, paragrafo 2, dell’allegato III, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato III dell’accordo di associazione stabilisce le norme d’origine per i prodotti originari dei territori delle parti di tale accordo.

    (2)

    L’allegato III dell’accordo di associazione fa riferimento al termine «Comunità» nel suo testo.

    (3)

    Ai fini dell’allegato III dell’accordo di associazione, è opportuno definire in una nota esplicativa all’allegato i termini «Comunità» e «territorio doganale della Comunità», per garantire la corretta applicazione territoriale dell’allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’allegato III dell’accordo di associazione, i termini «territorio doganale della Comunità» fanno riferimento al territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) quale indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2), fatte salve successive modifiche o l’abrogazione della legislazione esistente.

    La presente nota esplicativa all’allegato III lascia impregiudicato il titolo VII su Ceuta e Melilla di tale allegato.

    Articolo 2

    Ai fini dell’allegato III dell’accordo di associazione con il termine «Comunità» si intende il territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) di cui all’articolo 1 della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore sessanta giorni dalla data in cui l’ultima parte ha notificato l’espletamento dei requisiti interni necessari all’attuazione della presente decisione.

    Fatto a,

    Per il comitato speciale

    Il presidente


    (1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


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