EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0048

2012/48/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2012 , che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato [notificata con il numero C(2012) 321] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 26 del 28.1.2012, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/48/oj

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2012

che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

[notificata con il numero C(2012) 321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/48/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/251/CE della Commissione (2), fa obbligo agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF).

(2)

La decisione 2009/251/CE è stata adottata in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore a un anno ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali di durata non superiore a un anno.

(3)

La validità della decisione 2009/251/CE è stata prorogata di un anno a due riprese dalle decisioni della Commissione 2010/153/UE (3) e 2011/135/UE (4). Si sta attualmente considerando la possibilità d’inserire una restrizione permanente sulla presenza di DMF nei prodotti all’interno del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dato che tale provvedimento concerne aspetti analoghi a quelli affrontati dalla decisione 2009/251/CE, per garantire la certezza del diritto è opportuno applicare la decisione 2009/251/CE fino all’entrata in vigore di tale restrizione permanente nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(4)

Alla luce dell’esperienza finora acquisita e in assenza di un provvedimento definitivo concernente i prodotti di consumo contenenti DMF è opportuno prorogare per un ulteriore periodo di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE.

(5)

La decisione 2009/251/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Periodo di applicazione

La presente decisione va applicata fino all’entrata in vigore del regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il DMF oppure fino al 15 marzo 2013, se tale data risultasse anteriore.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2012 e pubblicano tali provvedimenti. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.

(3)  GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21.

(4)  GU L 57 del 2.3.2011, pag. 43.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


Top