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Document 32012D0015

2012/15/UE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2011 , che abroga la decisione 2011/491/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

GU L 6 del 10.1.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/15(1)/oj

10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2011

che abroga la decisione 2011/491/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

(2012/15/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (di seguito, «il protocollo») è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, secondo quanto previsto dalla decisione 2011/491/UE del Consiglio (2).

(2)

A seguito dalla richiesta presentata dal Consiglio il 15 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con voto del 14 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha deciso di non approvare la conclusione del protocollo da parte del Consiglio.

(3)

È pertanto necessario abrogare la decisione 2011/491/UE del Consiglio e notificare al Regno del Marocco la cessazione dell’applicazione provvisoria del protocollo, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è abrogata.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al Regno del Marocco, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che l’Unione europea non intende più divenire parte del protocollo. La notifica è effettuata in forma di lettera.

Il testo della lettera è allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Doc. ST 18774/11 PECHE 411 — COM(2011) 939 definitivo.

(2)  GU L 202 del 5.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Signor …,

in riferimento al protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, siglato il 25 febbraio 2011, e con riguardo alla sua applicazione provvisoria, prevista all’articolo 12 del protocollo e sancita dalla firma del medesimo ad opera delle due parti in data 13 luglio 2011:

L’Unione europea notifica al Regno del Marocco che, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non intende più divenire parte del summenzionato protocollo.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dell’Unione europea

K. OSTRZYNIEWSKA


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