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Document 32012D0014(01)
2012/433/EU: Decision of the European Central Bank of 18 July 2012 repealing Decision ECB/2012/3 on the eligibility of marketable debt instruments issued or fully guaranteed by the Hellenic Republic in the context of the Hellenic Republic’s debt exchange offer (ECB/2012/14)
2012/433/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012 , che modifica la Decisione BCE/2012/3 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/14)
2012/433/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012 , che modifica la Decisione BCE/2012/3 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/14)
GU L 199 del 26.7.2012, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2012
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/26 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 luglio 2012
che modifica la Decisione BCE/2012/3 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica
(BCE/2012/14)
(2012/433/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la Sezione 1.6, nonché le Sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. |
(2) |
Ai sensi della Sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può in ogni momento modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante. |
(3) |
Nell’ambito dell’offerta di scambio del debito rivolta dalla Repubblica ellenica ai detentori di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, il 24 febbraio 2012 è stato concesso a beneficio delle banche centrali nazionali, sotto forma di piano di riacquisto, un supporto delle garanzie a sostegno della qualità degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica. |
(4) |
In via eccezionale, la decisione BCE/2012/3 del 5 marzo 2012 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (2) ha temporaneamente sospeso i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica, dichiarandoli idonei per la durata del supporto delle garanzie. |
(5) |
Terminato il supporto delle garanzie, dato che al momento non è assicurata l’adeguatezza quali garanzie degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha deciso che rispetto a tali strumenti dovrebbe applicarsi la soglia di qualità di credito dell’Eurosistema specificata nella Sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. |
(6) |
È pertanto opportuno che la decisione BCE/2012/3 sia abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Abrogazione della decisione BCE/2012/3
La decisione BCE/2012/3 è abrogata.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 2012.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 19.