Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1304

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011 , relativo alla revoca della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2012 applicabile all’importazione nell’Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

GU L 330 del 14.12.2011, pp. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogato da 32012R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1304/oj

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1304/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

relativo alla revoca della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2012 applicabile all’importazione nell’Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (4) fissano il regime di scambi tra le parti contraenti per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

(2)

Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 138/2004 del Comitato misto SEE (5), dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00 , e ad alcune altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10 .

(3)

L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), in appresso denominato «l’accordo», approvato con la decisione 2004/859/CE. Il punto IV del verbale concordato dell’accordo prevede che le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia siano consentite solo entro i limiti di un contingente tariffario esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente tariffario sono soggette a dazi.

(4)

Il punto IV, terzo trattino, ultima frase del verbale concordato dell’accordo prevede che ai prodotti in questione sia concesso l’accesso all’Unione europea senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali a condizione che il contingente tariffario non sia stato esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Dalle statistiche fornite alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2011 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento (UE) n. 1248/2010 della Commissione (7), in data 31 ottobre 2011 non era esaurito. Occorre pertanto concedere ai prodotti in questione l’accesso all’Unione europea senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

(5)

È quindi necessario revocare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato a norma del protocollo n. 2.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti trasformati non figuranti nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 è revocata la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato a norma del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ai prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].

2.   Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2)   GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)   GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)   GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

(5)   GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

(6)   GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)   GU L 341 del 23.12.2010, pag. 1.


Top