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Document 32011R1302
Commission Implementing Regulation (EU) No 1302/2011 of 9 December 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1302/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1302/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 330 del 14.12.2011, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2013; abrogato da 32013R0441
14.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1302/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Bottiglia di plastica in polietilene a base circolare, con tappo. L’articolo, alto circa 20 cm e dalla capacità di 0,5 litri, va inserito nel portabottiglie di una bicicletta ed è usato per il trasporto di bevande. (Vedasi l’immagine) (1) |
3923 30 10 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3923, 3923 30 e 3923 30 10. Poiché trattasi di una bottiglia di plastica con tappo usata per il trasporto di bevande rinfrescanti e priva di altri elementi quali, ad esempio, tazze staccabili, l’articolo non può considerarsi né un oggetto per il servizio da tavola o da cucina, né un qualsiasi altro articolo per la casa rientranti nella voce 3924. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 3924. Trattandosi di un articolo per il trasporto o il condizionamento di merci, l’oggetto va classificato alla voce 3923 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato per la voce 3923, primo comma, lettera a). |
(1) L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.