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Document 32011R1297
Commission Implementing Regulation (EU) No 1297/2011 of 9 December 2011 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Seggiano (PDO)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]
GU L 330 del 14.12.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
14.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1297/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Seggiano» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Il Regno Unito si è dichiarato contrario alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L’opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra. |
(3) |
Nella sua dichiarazione di opposizione il Regno Unito ha affermato che la registrazione della denominazione in parola sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e metterebbe a repentaglio l’esistenza dei marchi registrati nel suo territorio. |
(4) |
Con lettera del 18 novembre 2010, la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di raggiungere un accordo fra loro in base alle proprie procedure interne. |
(5) |
Poiché l’Italia e il Regno Unito sono giunte ad un accordo entro i termini previsti, con modifiche di poco rilievo del disciplinare e nessuna modifica del documento unico pubblicato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Seggiano» deve essere iscritta nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 77 del 26.3.2010, pag. 6.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.5. Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)
ITALIA
Seggiano (DOP)