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Document 32011R1297

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]

    GU L 330 del 14.12.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1297/oj

    14.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 330/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1297/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 2011

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Seggiano (DOP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Seggiano» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Il Regno Unito si è dichiarato contrario alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L’opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra.

    (3)

    Nella sua dichiarazione di opposizione il Regno Unito ha affermato che la registrazione della denominazione in parola sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 e metterebbe a repentaglio l’esistenza dei marchi registrati nel suo territorio.

    (4)

    Con lettera del 18 novembre 2010, la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di raggiungere un accordo fra loro in base alle proprie procedure interne.

    (5)

    Poiché l’Italia e il Regno Unito sono giunte ad un accordo entro i termini previsti, con modifiche di poco rilievo del disciplinare e nessuna modifica del documento unico pubblicato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Seggiano» deve essere iscritta nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 77 del 26.3.2010, pag. 6.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.5.   Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

    ITALIA

    Seggiano (DOP)


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