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Document 32011R1292
Commission Implementing Regulation (EU) No 1292/2011 of 9 December 2011 amending Regulation (EC) No 718/2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre–accession assistance (IPA)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1292/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1292/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
GU L 329 del 13.12.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1292/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1) (il «regolamento IPA»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) contempla norme dettagliate per l’attuazione del regolamento IPA. |
(2) |
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 718/2007 sull’ammissibilità dei costi di funzionamento devono essere allineate con gli accordi quadro conclusi con le organizzazioni internazionali. |
(3) |
La deroga sull’ammissibilità dei costi di funzionamento prevista dalle disposizioni specifiche della componente «cooperazione transfrontaliera» deve essere allineata con quella della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale». |
(4) |
Nell’ambito delle disposizioni specifiche delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», l’articolo 160 e l’articolo 188 del regolamento (CE) n. 718/2007 dettano le condizioni per i pagamenti relativi al prefinanziamento previsto per le suddette componenti. Alla luce dell’esperienza maturata nell’attuare queste norme, è opportuno aumentare il prefinanziamento che la Commissione corrisponde ai paesi beneficiari delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» e allineare queste disposizioni con quelle che disciplinano il prefinanziamento nell’ambito della componente «sviluppo regionale». |
(5) |
Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 718/2007 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 34, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
|
2) |
all’articolo 89, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «I costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, riguardanti esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell’operazione possono essere ritenuti ammissibili caso per caso.»; |
3) |
all’articolo 160, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione e vengono effettuati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell’impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»; |
4) |
all’articolo 160, il paragrafo 4 è soppresso, |
5) |
all’articolo 188, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Ai fini della presente componente, i pagamenti relativi al prefinanziamento possono ammontare al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. In funzione della disponibilità degli stanziamenti di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due o più rate.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(2) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.