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Document 32011R1225
Commission Implementing Regulation (EU) No 1225/2011 of 28 November 2011 for the purposes of Articles 42 to 52, 57 and 58 of Council Regulation (EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (codification)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011 , relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (codificazione)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011 , relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (codificazione)
GU L 314 del 29.11.2011, pp. 20–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/07/2013
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29.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1225/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2011
relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
(codificazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2290/83, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d’applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
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(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
APPLICAZIONE
Articolo 1
Il presente regolamento determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 42 a 52, 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 1
Obblighi dell'istituto o dell'organismo destinatario
Articolo 2
1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 43, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, denominati nel prosieguo «oggetti», comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:
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a) |
avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato; |
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b) |
prenderli a carico nel proprio inventario; |
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c) |
facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte. |
Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 46, lettera b), di detto regolamento.
2. I1 direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.
Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo comma sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.
SEZIONE 2
Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione
Articolo 3
1. Qualora sia applicato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere della data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia.
A tal fine, l' esemplare di controllo T 5 dovrà contenere nella casella 104, alla voce “altri”, una delle diciture elencate all'allegato I.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 43 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009
Articolo 4
Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.
La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 44 E 46 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009
Articolo 5
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, le «caratteristiche tecniche oggettive» di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.
Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l'uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico.
Articolo 6
1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato:
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a) |
l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive in base alle quali lo strumento o apparecchio è considerato scientifico; |
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b) |
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore; |
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c) |
il paese d'origine dello strumento o apparecchio; |
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d) |
il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato; |
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e) |
l'uso specifico cui è destinato lo strumento o apparecchio; |
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f) |
il prezzo di tale strumento o apparecchio o il suo valore in dogana; |
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g) |
il numero di esemplari dello strumento o apparecchio. |
La domanda deve essere corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.
Articolo 7
In tutti i casi l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6.
Articolo 8
Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.
Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.
CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI, O DI UTENSILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009
Articolo 9
Ai sensi dell'articolo 45, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con uno strumento o apparecchio scientifico determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.
Articolo 10
Per ottenere 1'ammissione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici ovvero di utensili, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo.
Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi d'informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Articolo 11
L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 10.
Articolo 12
L'articolo 8 si applica altresì alle autorizzazioni di ammissione in franchigia rilasciate ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI MEDICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 57 E 58 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009
Articolo 13
1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale istituto od organismo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o all'apparecchio in oggetto:
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a) |
l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura combinata; |
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b) |
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore; |
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c) |
il paese d'origine dello strumento o apparecchio; |
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d) |
il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato; |
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e) |
l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio. |
3. Se trattasi di dono, la domanda deve recare altresì:
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a) |
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore; |
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b) |
un attestato del richiedente da cui risulti:
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Articolo 14
L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alle domande in tutti i casi.
Articolo 15
Gli articoli 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, ai pezzi di ricambio, a elementi e accessori specifici, nonché agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi ammessi in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Articolo 16
L'articolo 8 si applica, mutatis mutandis.
CAPO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 17
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 euro e dei quali abbia autorizzato o rifiutato l'ammissione in franchigia in applicazione degli articoli 7, 11 o 14.
L'elenco contiene la designazione commerciale precisa degli oggetti di cui al primo comma, nonché il codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o della ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno, accompagnate da informazioni sugli oggetti per i quali nel corso dei sei mesi precedenti è stata autorizzata o rifiutata l'ammissione in franchigia.
3. La Commissione comunica gli elenchi agli altri Stati membri.
Articolo 18
Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni dell'Unione, gli elenchi di cui all'articolo 17 sono periodicamente esaminati dal comitato del codice doganale.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI A NORMA DEGLI ARTICOLI 51 E 52 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2009
Articolo 19
1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell'istituto od organismo di ricerca scientifica avente sede fuori dell'Unione, oppure il suo rappresentante autorizzato, deve presentare apposita domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o l'organismo di ricerca scientifica avente sede nell'Unione.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le informazioni seguenti, relative allo strumento o apparecchio in questione:
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a) |
copia dell'accordo di cooperazione scientifica concluso tra istituti di ricerca siti nell'Unione e in paesi terzi; |
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b) |
l'esatta denominazione commerciale degli strumenti, il loro numero e il loro valore nonché, se del caso, la presunta classificazione nella nomenclatura combinata; |
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c) |
paese di origine e di provenienza degli strumenti o apparecchi; |
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d) |
il luogo in cui saranno utilizzati gli strumenti o apparecchi; |
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e) |
l'uso al quale sono destinati gli strumenti o apparecchi e la durata della loro utilizzazione. |
Articolo 20
1. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o organismo avente sede nell'Unione riceve una domanda di ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi del tipo di quelli definiti all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1186/2009, essa trasmette alla Commissione tale domanda corredata dei relativi elementi di informazione, affinché, previamente alla decisione adottata dalla stessa autorità competente, possa essere sottoposta a un esame nell'ambito del comitato del codice doganale.
Alla Commissione vengono fornite, su sua richiesta, le informazioni complementari necessarie per tale esame.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione in merito alla decisione che ha adottato sulla domanda di ammissione in franchigia.
Articolo 21
Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.
Articolo 23
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
(2) GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 20.
(3) V. allegato II.
ALLEGATO I
Menzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2
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‘Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009’; |
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‘Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009’; |
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‘Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009’; |
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— |
‘UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’; |
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‘UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’; |
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‘UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku’; |
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‘Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’; |
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‘UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’; |
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‘Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009’; |
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‘Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009’; |
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‘UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai’; |
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‘UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų’; |
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‘UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’; |
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‘Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’; |
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‘UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009’; |
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‘Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009’; |
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— |
‘Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, primeiro parágrafo do artigo 48.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009’; |
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‘Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’; |
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‘Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009’; |
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‘Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009’; |
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‘UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’; |
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‘UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’. |
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
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Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione |
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Atto di adesione del 1985, allegato I, punto I.19 |
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Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1, paragrafo 4 |
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Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione |
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Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XIII A.II.5 |
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|
Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 19.B.2 |
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|
Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione |
limitatamente al punto 11.B.2 dell’allegato |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
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Regolamento (CEE) n. 2290/83 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, alinea |
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, elenco delle menzioni |
Allegato I |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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Articolo 12 |
Articolo 9 |
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Articolo 13 |
Articolo 10 |
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Articolo 14 |
Articolo 11 |
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Articolo 15 |
Articolo 12 |
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Articolo 15 bis |
Articolo 13 |
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Articolo 15 quater |
Articolo 14 |
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Articolo 15 quinquies |
Articolo 15 |
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Articolo 15 sexies |
Articolo 16 |
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Articolo 16 |
Articolo 17 |
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Articolo 18 |
Articolo 18 |
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Articolo 18 bis |
Articolo 19 |
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Articolo 18 ter |
Articolo 20 |
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Articolo 18 quater |
Articolo 21 |
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Articolo 19 |
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Articolo 22 |
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Articolo 20 |
Articolo 23 |
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Allegato II |
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Allegato III |