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Document 32011R1202

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 305 del 23.11.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1202/oj

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice TARIC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Pannello a cristalli liquidi (LCD) (il cosiddetto “modulo LCD”), avente una diagonale di circa 66 cm (26 pollici), costituito da una matrice attiva a cristalli liquidi inserita fra due strati di vetro e munito di connettori.

Fra il primo strato di vetro e lo strato di cristalli liquidi si trova un transistor a pellicola sottile (TFT) che eroga ai pixel il voltaggio adeguato.

Fra lo strato di cristalli liquidi e il secondo strato di vetro si trova un filtro RGB destinato a controllare i colori delle immagini visualizzate.

Al pannello sono collegati diversi connettori nastriformi. Ciascun connettore è costituito da circuiti integrati miniaturizzati (cosiddetti “source drivers IC”) su circuiti stampati flessibili. Tali circuiti integrati miniaturizzati consentono il passaggio della corrente e dei segnali di controllo, convertono e trasmettono dati dalle schede a circuiti stampati (connesse successivamente all’importazione) ai singoli pixel della matrice attiva a cristalli liquidi.

Il modulo è impiegato nella fabbricazione di schermi o apparecchi di ricezione per la televisione della voce 8528.

8529909244

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92 nonché del codice TARIC 8529909244.

Poiché il modulo LCD è dotato di “source drivers IC” che sono più di una connessione elettrica (ossia ai fini dell’alimentazione elettrica), la classificazione alla voce 9013 in quanto dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva è esclusa (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9013 (1)).

Poiché il modulo consiste in uno strato TFT di cristalli liquidi inserito fra due strati di vetro e dotato di elettronica per il controllo dell’indirizzamento dei pixel impiegata nella fabbricazione di schermi o apparecchi di ricezione per la televisione della voce 8528, esso è considerato una parte destinata al solo o principale uso in apparecchi della voce 8528 del codice NC 8529 90 92.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice TARIC 8529909244 in quanto modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell’indirizzamento dei pixel.


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