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Document 32011R1200

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1200/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 305 del 23.11.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1200/oj

    23.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 305/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1200/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 18 novembre 2011

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (Codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Un apparecchio manuale meccanico destinato a erogare un liquido in un contenitore a fini di analisi titrimetriche (denominato «titolatore digitale»).

    L'apparecchio si compone di un distributore meccanico regolabile con lo spazio per una cartuccia, un rubinetto erogatore, un contatore meccanico, un pulsante per azzerare il contatore e un'impugnatura.

    Il titolatore è un apparecchio erogatore di precisione che, a ogni giro del rubinetto, eroga una goccia di soluzione titolata impiegata nel liquido da analizzare (analita). La goccia contiene un volume specifico di soluzione titolata. Il numero di gocce erogato dal titolatore è visualizzato dal contatore.

    Il risultato analitico è determinato dalla reazione dell'analita al quantitativo erogato di soluzione titolata. Il quantitativo di soluzione titolata si determina moltiplicando il numero di gocce per il volume specifico della soluzione titolata usata.

    8479 89 97

    La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97.

    Poiché l'apparecchio non sposta continuativamente volumi di liquidi, la classificazione come pompa per liquidi della voce 8413 è pertanto esclusa.

    L'apparecchio non esegue l'analisi chimica della soluzione titolata o dell'analita. La classificazione come strumento o apparecchio per analisi fisiche o chimiche della voce 9027 è pertanto esclusa.

    Anche se l'apparecchio partecipa allo svolgimento di un'analisi chimica, non può essere considerato parte o accessorio di simili apparecchi in virtù della nota 2 a) del capitolo 90.

    L'apparecchio non è destinato a misurare in unità volumetriche il quantitativo di fluido che scorre in un tubo. La classificazione come apparecchio della voce 9028 è pertanto esclusa.

    L'apparecchio conta il numero di gocce ma non misura la quantità erogata. La classificazione come apparecchio della voce 9031 è pertanto esclusa.

    L'apparecchio non conta solo un numero totale di unità (gocce) bensì distribuisce principalmente un volume specifico di liquido e funziona quindi come una buretta dotata di un contatore meccanico.

    L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8479 89 97 quale altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 84.


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