Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1183

    Regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno

    GU L 302 del 19.11.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0559

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1183/oj

    19.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 302/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2011 DEL CONSIGLIO

    del 14 novembre 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» («impresa comune FCH») è stata istituita il 30 maggio 2008 a norma del regolamento (CE) 521/2008 del Consiglio (2) dai suoi membri fondatori, il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» (il «gruppo industriale») e la Commissione.

    (2)

    Il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH il 14 luglio 2008. Il gruppo di ricerca contribuisce finanziariamente e in natura agli obiettivi dell’impresa comune FCH. Data la composizione particolare dell’impresa FCH e delle sue regole, nonché della natura, degli obiettivi e della portata delle sue attività, i membri del gruppo di ricerca possono beneficiare dei risultati ottenuti alla stessa stregua dei membri del gruppo industriale. Pertanto, è giustificato considerare i contributi in natura del gruppo industriale e del gruppo di ricerca come finanziamenti equivalenti.

    (3)

    Il gruppo di ricerca è diventato un membro dell’impresa comune FCH ed è quindi opportuno considerare che i contributi in natura degli organismi di ricerca (università e centri di ricerca compresi) sono equivalenti al contributo dell’Unione ai sensi dello statuto dell’impresa comune FCH allegato al regolamento (CE) n. 521/2008 (lo «statuto»).

    (4)

    L’impresa comune FCH è operativa da oltre due anni. Nel corso di questo periodo e durante tale periodo è stato completato l’intero ciclo operativo, con la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la valutazione delle proposte, i negoziati sui finanziamenti e la conclusione di convenzioni di sovvenzione. L’esperienza maturata durante questo periodo ha dimostrato che i livelli massimi di finanziamento dei progetti dell’impresa comune FCH hanno dovuto essere notevolmente ridotti per tutti i partecipanti. Conseguentemente, il livello di partecipazione alle azioni dell’impresa comune FCH è stato considerevolmente inferiore alle previsioni iniziali.

    (5)

    Il consiglio di direzione ha approvato le modifiche al regolamento (CE) n. 521/2008 conformemente allo statuto.

    (6)

    Il fatto di considerare i contributi in natura di tutti i soggetti giuridici che partecipano alle attività come finanziamenti equivalenti costituirebbe un riconoscimento del gruppo di ricerca in qualità di membro e migliorerebbe i livelli di finanziamento, pur rispettando il principio fondamentale dell’equivalenza, nonché l’esigenza di applicare riduzioni di finanziamento giuste ed equilibrate ai vari tipi di partecipanti.

    (7)

    I costi operativi dell’Ufficio del programma dell’impresa comune FCH («Ufficio del programma») dovrebbero essere sostenuti dai suoi tre membri. È opportuno prevedere che tutti i membri dell’impresa comune FCH abbiano lo stesso scadenziario per i pagamenti.

    (8)

    La Commissione dovrebbe beneficiare di un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le misure da adottare in caso di insufficiente equivalenza dei contributi.

    (9)

    Attualmente il livello di finanziamento è fissato dopo ogni valutazione delle proposte pervenute. Al fine di consentire ai beneficiari di stimare la portata del potenziale finanziamento, si dovrebbe prevedere la possibilità per ogni invito a presentare proposte di precisare il livello minimo di finanziamento.

    (10)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 521/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’impresa comune FCH può disporre di proprie capacità di revisione contabile interna.»;

    2)

    l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008, il presente regolamento di modifica non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni di sovvenzione e altri contratti conclusi dall’impresa comune FCH prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, esso non incide sui livelli massimi di finanziamento ivi stabiliti.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, il punto 2, lettera a), dell’allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 14 luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SAWICKI


    (1)  Parere del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

    Lo statuto dell’impresa comune «celle a combustibile e idrogeno» che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2 il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

    «—

    provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate,

    assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell’Unione,»;

    b)

    al paragrafo 3, secondo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a 1/12 dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate.»;

    2)

    l’articolo 12 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I costi operativi dell’impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario dell’Unione e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività. Il contributo dei soggetti giuridici partecipanti è almeno equivalente al contributo finanziario dell’Unione.

    Le entrate sono trattate a norma delle regole di partecipazione di cui alla decisione n. 1982/2006/CE.

    Il presente paragrafo si applica dalla data in cui il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH.»;

    b)

    al paragrafo 7 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Se la valutazione stabilisce che il contributo in natura proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello necessario, la Commissione può ridurre il suo contributo l’anno successivo.

    Se si stabilisce che per due anni consecutivi il contributo proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello richiesto, la Commissione può proporre al Consiglio di porre fine all’impresa comune FCH.»;

    3)

    all’articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «4.   Il consiglio di direzione può decidere di stabilire un livello minimo di finanziamento per ogni categoria di partecipanti per un determinato invito a presentare proposte.»


    Top