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Document 32011R1130

Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell’ 11 novembre 2011 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 295 del 12.11.2011, p. 178–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1130/oj

12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/178


REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2011

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10 e l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce gli elenchi dell’Unione degli additivi alimentari e stabilisce le condizioni del loro uso negli additivi alimentari (parti 1 e 2), negli enzimi alimentari (parte 3), negli aromi alimentari (parte 4) e nei nutrienti o in categorie di tali sostanze (parte 5) cui gli additivi alimentari possono essere aggiunti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Questi additivi alimentari sono utilizzati per esercitare una funzione tecnologica negli additivi, enzimi o aromi alimentari o nei nutrienti.

(2)

Gli additivi alimentari compresi nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere classificati in una delle categorie funzionali previste dall’allegato I sulla base della loro funzione tecnologica principale. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 9 di tale regolamento, la classificazione di un additivo alimentare in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni.

(3)

Gli additivi alimentari autorizzati come coadiuvanti negli additivi alimentari dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2) e le condizioni del loro uso devono essere inseriti nell’allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 in quanto è stata verificata la loro conformità alle condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi dell’Unione e per il loro uso, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

(4)

Gli additivi alimentari che sono elencati come coadiuvanti e solventi veicolanti autorizzati nella direttiva 95/2/CE e che svolgono una funzione di additivo alimentare diversa da quella dei coadiuvanti devono essere inseriti, con le medesime condizioni d’uso, nell’allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008. In questo elenco vanno inseriti anche altri additivi alimentari che svolgono una funzione diversa da quella dei coadiuvanti.

(5)

Gli additivi alimentari e i coadiuvanti autorizzati negli enzimi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (3) vanno inclusi nell’allegato III, parte 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, unitamente alle condizioni del loro uso.

(6)

Gli additivi alimentari autorizzati negli aromi alimentari dalla direttiva 95/2/CE e le condizioni del loro uso vanno inclusi nell’allegato III, parte 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, in quanto è stata verificata la loro conformità all’articolo 6 del medesimo regolamento.

(7)

Gli additivi alimentari e i coadiuvanti autorizzati nei nutrienti definiti dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (4), nonché dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (5), dalla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (6) e dal regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (7) e le condizioni del loro uso vanno inclusi nell’allegato III, parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Anche altri additivi alimentari che svolgono una funzione diversa da quella dei coadiuvanti vanno inseriti in tale elenco alla luce di una necessità tecnologica non prevista all’atto dell’adozione del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8)

Gli additivi alimentari autorizzati come additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia dalla direttiva 95/2/CE e che svolgono la funzione di additivi alimentari nei nutrienti vanno inseriti, con le medesime condizioni d’uso, nell’elenco di cui all’allegato III, parte 5, sezione B, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’elenco va completato tenendo conto del parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana sugli additivi nelle preparazioni nutritive destinate agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento e agli alimenti per lo svezzamento del 13 giugno 1997 (8).

(9)

Per coerenza e trasparenza devono essere stabilite regole specifiche relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e nelle preparazioni nutritive.

(10)

Sostanze come i solfiti, i benzoati, i polisorbati, gli esteri di sorbitano e gli esteri di saccarosio devono essere incluse nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tali sostanze sono state esaminate nella tappa 3 in base alla relazione della Commissione del 2001 (9) sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea e suscitano preoccupazione per quanto concerne la dose giornaliera ammissibile (DGA). Le condizioni d’uso di tali sostanze potranno essere riviste a seguito del previsto parere che sarà formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel quadro del programma relativo a una nuova valutazione e comprendente tra l’altro una valutazione dell’assunzione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (10) che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati.

(11)

Le specifiche degli additivi alimentari elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono stabilite, per quanto riguarda l’origine, i requisiti di purezza e ogni altra informazione necessaria, nelle direttive della Commissione 2008/128/CE, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (11), 2008/60/CE, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (12) e 2008/84/CE, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (13).

(12)

Considerato che alcune preparazioni sono utilizzate da decenni, occorre prevedere un periodo transitorio di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori dell’industria alimentare di adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’allegato III, parti 2 e 3, e parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato dal presente regolamento. Deve essere previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori dell’industria alimentare di adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’allegato III, parti 1 e 4, come modificato dal presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

Le preparazioni non conformi all’allegato III, parti 2 e 3 e/o parte 5, sezione A, del regolamento (CE) No 1333/2008, come modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere immesse sul mercato conformemente alle disposizioni nazionali per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Gli alimenti contenenti tali preparazioni e legalmente immessi sul mercato entro tale periodo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Le preparazioni non conformi all’allegato III, parti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere immesse sul mercato nel rispetto di quanto disposto dagli allegati da I a VI della direttiva 95/2/CE fino al 31 maggio 2013. Gli alimenti contenenti tali preparazioni e legalmente immessi sul mercato entro tale periodo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(3)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

(4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(5)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(6)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(7)  GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

(8)  Opinion of the Scientific Committee on Food on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning food, Reports of SCF (40a serie, 1998).

(9)  Relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea. COM(2001) 542 definitivo.

(10)  GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.

(11)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.

(12)  GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.

(13)  GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso

Definizioni

1.

Ai fini del presente allegato per “nutrienti” si intendono le vitamine, i minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali, nonché le sostanze aggiunte a scopi fisiologici, contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalle direttive 2002/46/CE e 2009/39/CE e dal regolamento (CE) n. 953/2009.

2.

Ai fini del presente allegato per “preparazione” si intende una formulazione composta da uno o più additivi alimentari, enzimi alimentari e/o nutrienti in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari allo scopo di facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o lo scioglimento.

PARTE 1

Coadiuvanti negli additivi alimentari

N. E del coadiuvante

Denominazione del coadiuvante

Quantità massima

Additivi alimentari ai quali il coadiuvante può essere aggiunto

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento) (1)

Coloranti, emulsionanti e antiossidanti

E 422

Glicerolo

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 420

Sorbitolo

E 421

Mannitolo

E 953

Isomalto

E 965

Maltitolo

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

E 400- E 404

Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan

E 440

Pectine

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

quantum satis

Agenti antischiumogeni

E 442

Fosfatidi di ammonio

quantum satis

Antiossidanti

E 460

Cellulosa

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 461

Metilcellulosa

E 462

Etilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

E 466

Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di cellulosa

E 322

Lecitine

quantum satis

Coloranti e antiossidanti liposolubili

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

E 491-E 495

Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

quantum satis

Coloranti e agenti antischiumogeni

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato

E 170

Carbonato di calcio

E 263

Acetato di calcio

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 501

Carbonati di potassio

E 504

Carbonati di magnesio

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 514

Solfati di sodio

E 515

Solfati di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 517

Solfato di ammonio

E 577

Gluconato di potassio

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

E 1505 (1)

Citrato di trietile

E 1518 (1)

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 551

Biossido di silicio

quantum satis

Emulsionanti e coloranti

E 552

Silicato di calcio

E 553b

Talco

50 mg/kg nella preparazione di coloranti

Coloranti

E 901

Cera d’api, bianca e gialla

quantum satis

Coloranti

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 1201

Polivinilpirrolidone

quantum satis

Edulcoranti

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

E 322

Lecitine

quantum satis

Agenti di rivestimento per frutta

E 432-E 436

Polisorbati

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 491-E 495

Esteri di sorbitano

E 570

Acidi grassi

E 900

Dimetilpolisilossano

E 1521

Polietilenglicole

quantum satis

Edulcoranti

E 425

Konjac

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 459

Beta-ciclodestrina

1 000 mg/kg nell’alimento finale

Tutti gli additivi alimentari

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

Gomma di cellulosa reticolata

quantum satis

Edulcoranti

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 555

Silicato di potassio e alluminio

90 % in rapporto al pigmento

E 171 (biossido di titanio) ed E 172 (ossidi di ferro e idrossidi di ferro)

PARTE 2

Additivi alimentari diversi dai coadiuvanti negli additivi alimentari  (2)

N. E dell’additivo alimentare aggiunto

Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

Quantità massima

Preparazioni di additivi alimentari ai quali l’additivo alimentare può essere aggiunto

Tabella 1

 

quantum satis

Tutte le preparazioni di additivi alimentari

E 200- E 203

Acido sorbico — sorbati (parte 6, tabella 2)

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 220-E 228

Anidride solforosa — solfiti (parte 6, tabella 3)

100 mg/kg nella preparazione e 2 mg/kg espressi come SO2 nel prodotto finale (quantità calcolata)

Preparazioni di coloranti [tranne E 163 (antociani), E 150b (caramello solfito-caustico) ed E 150d (caramello solfito-ammoniacale)] (3)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

20 mg/kg singolarmente o in combinazione (espressi sul grasso) nella preparazione, 0,4 mg/kg nel prodotto finale (singolarmente o in combinazione)

Emulsionanti contenenti acidi grassi

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

E 338

Acido fosforico

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E 163 (antociani)

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 341

Fosfati di calcio

40 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di coloranti e emulsionanti

10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di polioli

10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di E 412 (gomma di guar)

E 392

Estratti di rosmarino

1 000 mg/kg nella preparazione, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

Preparazioni di coloranti

E 416

Gomma di karaya

50 000 mg/kg nella preparazione, 1 mg/kg nel prodotto finale

Preparazioni di coloranti

E 432-E 436

Polisorbati

quantum satis

Preparazioni di coloranti, antiossidanti liposolubili e agenti di rivestimento per frutta

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

quantum satis

Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

quantum satis

Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

50 000 mg/kg nella preparazione, 500 mg/kg nell’alimento finale

Come emulsionante nelle preparazioni di coloranti utilizzate nei seguenti prodotti:

 

surimi e prodotti ittici di tipo giapponese (Kamaboko) (E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

 

Prodotti a base di carne, paste di pesce e preparazioni di frutta utilizzati nei prodotti aromatizzati a base di latte e nei dessert (E 163 antociani, E 100 curcumina e E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

E 491-E 495

Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

quantum satis

Preparazioni di coloranti, agenti antischiumogeni e agenti di rivestimento per frutta

E 551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni di coloranti essiccate in polvere

10 000 mg/kg nella preparazione

E 508 (cloruro di potassio) e preparazioni di E 412 (gomma di guar)

E 551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di emulsionanti

E 552

Silicato di calcio

E 551

Biossido di silicio

10 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di polioli

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

E 900

Dimetilpolisilossano

200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

Preparazioni dei coloranti E 160a (caroteni), E 160b (annatto, bissina, norbissina), E 160c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160d (licopene) e E 160e (beta-apo-8'-carotenale)

E 903

Cera di carnauba

130 000 mg/kg nella preparazione, 1 200 mg/kg nel prodotto finale da tutte le fonti

Come stabilizzante nelle preparazioni di edulcoranti e/o di acidi destinate a essere utilizzate nelle gomme da masticare

Nota:   Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 2

1.

Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale “quantum satis” e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari (con funzioni diverse da quelle dei coadiuvanti) negli additivi alimentari in base al principio generale “quantum satis”.

2.

Per i fosfati e i silicati le quantità massime sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni di additivi alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

3.

Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni di additivi alimentari e per l’alimento finale.

4.

Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 3

Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli enzimi alimentari  (4)

N. E dell’additivo alimentare aggiunto

Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

Quantità massima nella preparazione enzimatica

Quantità massima nell’alimento finale escluse le bevande

Quantità massima nelle bevande

Utilizzabile come coadiuvante?

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 200

Acido sorbico

20 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espresso come acido libero)

20 mg/kg

10 mg/l

 

E 202

Sorbato di potassio

E 210

Acido benzoico

5 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

12 000 mg/kg nel caglio

1,7 mg/kg

5 mg/kg nei formaggi per i quali si è utilizzato il caglio

0,85 mg/l

2,5 mg/l nelle bevande a base di siero per le quali si è utilizzato il caglio

 

E 211

Benzoato di sodio

E 214

p-idrossibenzoato d’etile

2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

2 mg/kg

1 mg/l

 

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

E 220

Anidride solforosa

2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

5 000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

6 000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

2 mg/kg

2 mg/l

 

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 250

Nitrito di sodio

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Nessun impiego

 

E 260

Acido acetico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 261

Acetato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 270

Acido lattico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 281

Propionato di sodio

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

 

E 290

Anidride carbonica

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 296

Acido malico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 307

Alfatocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 308

Gammatocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 309

Deltatocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 322

Lecitine

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 330

Acido citrico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 350

Malati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 338

Acido fosforico

10 000 mg/kg (espresso come P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 339

Fosfati di sodio

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

quantum satis

quantum satis

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 351

Malato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 352

Malati di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 354

Tartrato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 380

Citrato triammonico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 400

Acido alginico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 401

Alginato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 402

Alginato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 403

Alginato d’ammonio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 404

Alginato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 406

Agar-agar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 407

Carragenina

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 407a

Alghe Euchema trasformate

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 412

Gomma di guar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 413

Gomma adragante

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 417

Gomma di tara

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 418

Gomma di gellano

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 420

Sorbitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 421

Mannitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 422

Glicerolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 440

Pectine

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 450

Difosfati

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

E 460

Cellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 461

Metilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 462

Etilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 466

Carbossimetilcellulosa

Carbossimetilcellulosa di sodio

Gomma di cellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/L

Sì, solo come coadiuvante

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì, solo E 501 i) (carbonato di potassio)

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 508

Cloruro di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 511

Cloruro di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 513

Acido solforico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 514

Solfati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì, solo E 514 i) (solfato di sodio)

E 515

Solfati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 516

Solfato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 517

Solfato di ammonio

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 527

Idrossido d’ammonio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 528

Idrossido di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 529

Ossido di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 530

Ossido di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere

quantum satis

quantum satis

E 570

Acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 574

Acido gluconico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 576

Gluconato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 577

Gluconato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 578

Gluconato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 920

L-cisteina

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

 

E 938

Argon

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 939

Elio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 941

Azoto

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 948

Ossigeno

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 949

Idrogeno

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 965

Maltitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 966

Lactitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì (solo come coadiuvante)

E 967

Xilitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì (solo come coadiuvante)

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1410

Fosfato di monoamido

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1412

Fosfato di diamido

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1420

Amido acetilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1422

Adipato di diamido acetilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1440

Amido idrossipropilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1451

Amido acetilato ossidato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

500 g/kg

(cfr. nota) (5)

(cfr. nota) (5)

Sì, solo come coadiuvante

Nota:   Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 3

1.

Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale “quantum satis” e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari negli enzimi alimentari in base al principio generale “quantum satis”.

2.

Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni enzimatiche alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

3.

Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni enzimatiche alimentari e per l’alimento finale.

4.

Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 4

Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari

N. E dell’additivo

Denominazione dell’additivo

Categorie di aromi ai quali l’additivo può essere aggiunto

Quantità massima

Tabella 1

 

Tutti gli aromi

quantum satis

E 420

E 421

E 953

E 965

E 966

E 967

E 968

Sorbitolo

Mannitolo

Isomalto

Maltitolo

Lactitolo

Xilitolo

Eritritolo

Tutti gli aromi

quantum satis per scopi diversi dall’edulcorazione, ma non come esaltatori di sapidità

E 200-E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

Acido sorbico e sorbati (parte 6, tabella 2)

Acido benzoico

Benzoato di sodio

Benzoato di potassio

Benzoato di calcio

Tutti gli aromi

1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi

E 310

E 311

E 312

E 319

E 320

Gallato di propile

Gallato d’ottile

Gallato di dodecile

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

Butilidrossianisolo (BHA)

Oli essenziali

1 000 mg/kg (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali

Aromi diversi dagli oli essenziali

100 mg/kg (6) (gallati, singolarmente o in combinazione)

200 mg/kg (6) (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli aromi

E 338-E 452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

Tutti gli aromi

40 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5) negli aromi

E 392

Estratti di rosmarino

Tutti gli aromi

1 000 mg/kg (espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico) negli aromi

E 416

Gomma di karaya

Tutti gli aromi

50 000 mg/kg negli aromi

E 425

Konjac

Tutti gli aromi

quantum satis

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

Tutti gli aromi, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie (7)

10 000 mg/kg negli aromi

Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti a base di oleoresine di spezie

1 000 mg/kg nell’alimento finale

E 459

Beta-ciclodestrina

Aromi incapsulati in:

tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

500 mg/l nell’alimento finale

spuntini aromatizzati

1 000 mg/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

E 551

Biossido di silicio

Tutti gli aromi

50 000 mg/kg negli aromi

E 900

Dimetilpolisilossano

Tutti gli aromi

10 mg/kg negli aromi

E 901

Cera d’api

Aromi nelle bevande analcoliche aromatizzate

200 mg/l nelle bevande aromatizzate

E 1505

Citrato di trietile

Tutti gli aromi

3 000 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

E 1519

Alcol benzilico

Aromi per:

liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

100 mg/l nell’alimento finale

dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

PARTE 5

Additivi alimentari nei nutrienti

Sezione A

Additivi alimentari nei nutrienti esclusi i nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II

N. E dell’additivo alimentare

Denominazione dell’additivo alimentare

Quantità massima

Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

Utilizzabile come coadiuvante?

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 260

Acido acetico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 261

Acetato di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 270

Acido lattico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 290

Anidride carbonica

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 296

Acido malico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 307

Alfatocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 308

Gammatocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 309

Deltatocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 322

Lecitine

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 338-E 452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

40 000 mg/kg espressi come P2O5 nella preparazione nutritiva

Tutti i nutrienti

 

E 350

Malati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 351

Malato di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 352

Malati di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 354

Tartrato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 380

Citrato triammonico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 392

Estratti di rosmarino

1 000 mg/kg nella preparazione di beta-carotene e licopene, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

 

E 400-E 404

Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 406

Agar-agar

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 407

Carragenina

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 407a

Alghe Euchema trasformate

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 412

Gomma di guar

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 413

Gomma adragante

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 417

Gomma di tara

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 418

Gomma di gellano

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 420

Sorbitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 421

Mannitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 422

Glicerolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

quantum satis solo nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E. Nelle preparazioni di vitamina A e D, la quantità massima nell’alimento finale è di 2 mg/kg

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamine A, D ed E

E 440

Pectine

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 459

Beta-ciclodestrina

100 000 mg/kg nella preparazione e 1 000 mg/kg nell’alimento finale

Tutti i nutrienti

E 460

Cellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 461

Metilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 462

Etilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 466

Carbossimetilcellulosa

Carbossimetilcellulosa di sodio

Gomma di cellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

quantum satis

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

quantum satis

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 491-E 495

Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

quantum satis

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 508

Cloruro di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 511

Cloruro di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 513

Acido solforico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 514

Solfati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 515

Solfati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 516

Solfato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 527

Idrossido d’ammonio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 528

Idrossido di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 529

Ossido di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 530

Ossido di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 551,

E 552

Biossido di silicio

Silicato di calcio

50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere (singolarmente o in combinazione)

Nelle preparazioni essiccate in polvere di tutti i nutrienti

 

10 000 mg/kg nella preparazione (solo E 551)

Nelle preparazioni di cloruro di potassio utilizzate nei succedanei del sale

E 554

Silicato di sodio e alluminio

15 000 mg/kg nella preparazione

Nelle preparazioni vitaminiche liposolubili

 

E 570

Acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti tranne quelli contenenti acidi grassi insaturi

 

E 574

Acido gluconico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 576

Gluconato di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 577

Gluconato di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 578

Gluconato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 900

Dimetilpolisilossano

200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

 

E 901

Cera d’api, bianca e gialla

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 938

Argon

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 939

Elio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 941

Azoto

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 948

Ossigeno

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 949

Idrogeno

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 953

Isomalto

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 965

Maltitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 966

Lactitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 967

Xilitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 968

Eritritolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 1103

Invertasi

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1410

Fosfato di monoamido

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1412

Fosfato di diamido

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1420

Amido acetilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1422

Adipato di diamido acetilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1440

Amido idrossipropilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1451

Amido acetilato ossidato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1452

Ottenilsuccinato di amido e alluminio

35 000 mg/kg nell’alimento finale

Negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, dato il suo utilizzo nelle preparazioni vitaminiche unicamente a scopi di incapsulamento

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

 (8)

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

E 1520 (8)

1,2-propandiolo (propilenglicole)

1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento)

Tutti i nutrienti

Sì, solo come coadiuvante

Sezione B

Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II

N. E dell’additivo alimentare

Denominazione dell’additivo alimentare

Quantità massima

Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

Categoria di alimenti

E 301

Ascorbato di sodio

Trasferimento totale: 75 mg/l

Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 304 i)

Palmitato di ascorbile

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 306

E 307

E 308

E 309

Estratto ricco in tocoferolo

Alfatocoferolo

Gammatocoferolo

Deltatocoferolo

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 322

Lecitine

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 330

Acido citrico

quantum satis

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 331

Citrati di sodio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 332

Citrati di potassio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 333

Citrati di calcio

Trasferimento totale: 0,1 mg/kg, espresso come calcio e nei limiti del livello di calcio e del rapporto calcio/fosforo stabiliti per la categoria di alimenti interessata

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 341 iii)

Fosfato tricalcico

Va rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P2O5 per tutti gli impieghi negli alimenti finali di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell’allegato II [unicamente per l’E 341 iii) con una disposizione relativa alla quantità massima di alluminio]

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 401

Alginato di sodio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 402

Alginato di potassio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 404

Alginato di calcio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

150 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive e 10 mg/kg di trasferimento nel prodotto finale

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 415

Gomma di xanthan

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 421

Mannitolo

1 000volte superiore alla vitamina B12;

trasferimento totale: 3 mg/kg

Come coadiuvante per la vitamina B 12

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 440

Pectine

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti di proseguimento e alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 466

Carbossimetilcellulosa,

carbossimetilcellulosa di sodio,

gomma di cellulosa

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento per lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute

E 551

Biossido di silicio

10 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive

Preparazioni nutritive essiccate in polvere

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 1420

Amido acetilato

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

Trasferimento: 100 mg/kg

Preparazioni vitaminiche

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Trasferimento: 1 000 mg/kg

Preparazioni di acidi grassi polinsaturi

E 1451

Amido acetilato ossidato

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

Nota:   Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 5

1.

Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale “quantum satis” e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari nei nutrienti in base al principio generale “quantum satis”.

2.

Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni nutritive e non in rapporto all’alimento finale.

3.

Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni nutritive e per l’alimento finale.

4.

Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 6

Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5

Tabella 1

Numero E

Denominazione

E 170

Carbonato di calcio

E 260

Acido acetico

E 261

Acetato di potassio

E 262

Acetati di sodio

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico

E 290

Anidride carbonica

E 296

Acido malico

E 300

Acido ascorbico

E 301

Ascorbato di sodio

E 302

Ascorbato di calcio

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 322

Lecitine

E 325

Lattato di sodio

E 326

Lattato di potassio

E 327

Lattato di calcio

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 333

Citrati di calcio

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

E 335

Tartrati di sodio

E 336

Tartrati di potassio

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

E 350

Malati di sodio

E 351

Malato di potassio

E 352

Malati di calcio

E 354

Tartrato di calcio

E 380

Citrato triammonico

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d’ammonio

E 404

Alginato di calcio

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 407a

Alghe Euchema trasformate

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan

E 417

Gomma di tara

E 418

Gomma di gellano

E 422

Glicerolo

E 440

Pectine

E 460

Cellulosa

E 461

Metilcellulosa

E 462

Etilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

E 466

Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di cellulosa

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 500

Carbonati di sodio

E 501

Carbonati di potassio

E 503

Carbonati di ammonio

E 504

Carbonati di magnesio

E 507

Acido cloridrico

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 513

Acido solforico

E 514

Solfati di sodio

E 515

Solfati di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 527

Idrossido d’ammonio

E 528

Idrossido di magnesio

E 529

Ossido di calcio

E 530

Ossido di magnesio

E 570

Acidi grassi

E 574

Acido gluconico

E 575

Gluconodeltalattone

E 576

Gluconato di sodio

E 577

Gluconato di potassio

E 578

Gluconato di calcio

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

E 938

Argon

E 939

Elio

E 941

Azoto

E 942

Protossido di azoto

E 948

Ossigeno

E 949

Idrogeno

E 1103

Invertasi

E 1200

Polidestrosio

E 1404

Amido ossidato

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato


Tabella 2

Acido sorbico — sorbati

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 203

Sorbato di calcio


Tabella 3

Anidride solforosa-solfiti

Numero E

Denominazione

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Bisolfito di calcio

E 228

Potassio solfito acido


Tabella 4

Polisorbati

Numero E

Denominazione

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)


Tabella 5

Esteri di sorbitano

Numero E

Denominazione

E 491

Monostearato di sorbitano

E 492

Tristearato di sorbitano

E 493

Monolaurato di sorbitano

E 494

Monooleato di sorbitano

E 495

Monopalmitato di sorbitano


Tabella 6

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

Numero E

Denominazione

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati


Tabella 7

Acido alginico — alginati

Numero E

Denominazione

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d’ammonio»


(1)  Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, a eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

(2)  Eccetto gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

(3)  L’E 163 (antociani) può contenere fino a 100 000 mg/kg di solfiti. L’E 150b (caramello solfito-caustico) e l’E 150d (caramello solfito-ammoniacale) possono contenerne 2 000 mg/kg in base ai requisiti di purezza (direttiva 2008/128/CE).

(4)  Compresi gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

(5)  Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

(6)  Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.

(7)  Le oleoresine di spezie sono estratti di spezie da cui il solvente d’estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

(8)  Quantità massima di E 1518 e E 1520 da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505 e E 1517). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.


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