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Document 32011R1109
Commission Implementing Regulation (EU) No 1109/2011 of 3 November 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 2075/2005 as regards the equivalent methods for Trichinella testing Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda i metodi equivalenti per l'individuazione della presenza di Trichine Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda i metodi equivalenti per l'individuazione della presenza di Trichine Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 287 del 4.11.2011, p. 23–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2015; abrogato da 32015R1375
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1109/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2011
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda i metodi equivalenti per l'individuazione della presenza di Trichine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la prima parte della frase introduttiva dell'articolo 18 e i punti 8, 9 e 10 di detto articolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2), specifica i metodi di rilevamento della presenza di Trichine in campioni prelevati da carcasse. Il metodo di riferimento è specificato nel capitolo I dell'allegato I di tale regolamento. Nel capitolo II dell'allegato I dello stesso regolamento sono descritti tre metodi di individuazione equivalenti al metodo di riferimento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2075/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1245/2007 (3), consente l'utilizzo di pepsina liquida per l'individuazione di Trichinella nelle carni e definisce le condizioni del suo uso in qualità di reagente nei metodi di rilevamento. È pertanto opportuno prevedere, ove applicabili, prescrizioni identiche anche per i metodi di individuazione equivalenti. Si rende dunque necessario modificare di conseguenza la parte C dell'allegato I, capitolo II, del regolamento (CE) n. 2075/2005. |
(3) |
È iniziata inoltre la fabbricazione da parte di imprese private di nuove attrezzature per l'individuazione della presenza di Trichine utilizzando il metodo di digestione equivalente al metodo di riferimento. A seguito di tali sviluppi, nel corso della riunione del 16 dicembre 2008 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sono state approvate all'unanimità linee guida per la convalida di nuove attrezzature per l'individuazione della presenza di Trichine utilizzando il metodo di digestione. |
(4) |
Nel 2010 il laboratorio di riferimento dell'UE per i parassiti ha convalidato sulla base di tali linee guida una nuova attrezzatura e un nuovo metodo per l'individuazione della presenza di Trichine nei suini domestici. |
(5) |
I risultati della convalida dimostrano che la nuova attrezzatura e il connesso metodo per l'individuazione della presenza di Trichine, convalidati con il codice del laboratorio di riferimento dell'UE n. EURLP_D_001/2011 (4), sono equivalenti al metodo di riferimento specificato all'allegato I, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2075/2005. Occorre pertanto includere tale metodo nell'elenco dei metodi di individuazione equivalenti elencati nell'allegato I, capitolo II, del regolamento (CE) n. 2075/2005. |
(6) |
Il capitolo II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 va quindi modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.
(3) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19.
(4) http://www.iss.it/crlp/index.php
ALLEGATO
L'allegato I, capitolo II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 è così modificato:
1) |
nella parte C, al punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
è aggiunta la seguente parte D: «D. Metodo dell'agitatore magnetico con digestione di campioni aggregati/tecniche di isolamento mediante filtrazione e individuazione di larve mediante test di agglutinazione al lattice. Tale metodo è considerato equivalente esclusivamente per le analisi sulle carni di suini domestici. 1. Attrezzatura e reagenti
2. Prelievo di campioni Secondo quanto indicato al capitolo I.2. 3. Procedura I. Per aggregati completi (100 g di campioni per volta) va applicata la procedura di cui ai punti da a) a i) del capitolo I.3.I. Occorre inoltre applicare la seguente procedura:
II. Aggregati di campione di meno di 100 g come previsto al capitolo I.3.II Per aggregati di campione di meno di 100 g va seguita la procedura di cui al capitolo I.3.II. III. Risultati positivi o incerti Nel caso in cui l'esame di un campione aggregato dia un esito positivo o incerto dell'agglutinazione al lattice, si preleva da ciascun suino un ulteriore campione di 20 g, conformemente a quanto disposto al punto 2, lettera a), del capitolo I. I campioni di 20 g provenienti da 5 suini vengono raggruppati ed esaminati applicando il metodo descritto al punto I. In questo modo devono essere esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini ciascuno. Nel caso in cui sia ottenuta un'agglutinazione al lattice positiva da un gruppo di cinque suini si procede all'ulteriore prelievo di campioni di 20 g dai singoli suini del gruppo e ciascuno viene esaminato separatamente applicando uno dei metodi descritti nel capitolo I. I campioni contenenti parassiti vanno conservati in alcool etilico al 90 % per l'identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell'UE. Una volta prelevati i parassiti, i liquidi positivi devono essere decontaminati mediante riscaldamento a una temperatura minima di 60 °C.» |