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Document 32011R1108

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2011 della Commissione, del 28 ottobre 2011 , recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione nel 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari nel settore dei cereali, del riso, dello zucchero e dell’olio d’oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 e (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel 2012 nei settori delle carni bovine, suine, delle uova, del pollame e dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota

GU L 287 del 4.11.2011, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1108/oj

4.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1108/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2011

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione nel 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari nel settore dei cereali, del riso, dello zucchero e dell’olio d’oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 e (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel 2012 nei settori delle carni bovine, suine, delle uova, del pollame e dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nell’elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare gli articoli 61, 144, paragrafo 1, 148, 156 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5), il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paei terzi (6) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (7), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e di granturco nell’ambito del contingente 09.4131.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (8) e il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (9) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione delle rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 e di riso originari del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517.

(3)

Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali (10), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio di oliva originario della Tunisia (11), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli di importazione di olio di oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(5)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2012, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

(6)

L’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime di titoli di importazione nel settore delle carni bovine (12), l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (13), l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (14) e l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (15), dispongono che i titoli d’esportazione siano rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(7)

L’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (16), prevede che i titoli d’esportazione dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota siano rilasciati dal venerdì successivo alla settimana di presentazione della domnanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(8)

Tenuto conto dei giorni festivi nel 2012 e della loro incidenza sulla pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(9)

Il regolamento (UE) n. 1000/2010 della Commissione (17), recante deroga a taluni regolamenti per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di importazione e di esportazione nel 2011 deve quindi essere abrogato.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2012 le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2012 le domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2012 le domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012.

Articolo 2

Riso

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2012 le domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presenatte dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 7 dicembre 2012.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2012 le domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 7 dicembre 2012.

Articolo 3

Zucchero

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231, e da 09.4241 a 09.4247, non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012 e proma delle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 28 dicembre 2012.

Articolo 4

Olio di oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio di oliva per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi citati nell’allegato I del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti che figurano nello stesso allegato, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 5

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date che figurano nello stesso allegato, tenendo conto, eventualmente, delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 90/2011, adottate anteriormente alle suddette date di rilascio.

Articolo 6

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrisponddenti che figurano nello stesso allegato, tenendo conto, eventualmente, delle misure particolari di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006, adottate anteriormente alle suddette date di rilascio.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(5)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(6)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(7)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(8)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.

(9)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

(10)  GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14.

(11)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(12)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(13)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(14)  GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1.

(15)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1.

(16)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(17)  GU L 290 del 6.11.2010, pag. 26.


ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli di importazione dell’olio di oliva

Date di rilascio

Lunedì 2 o martedì 3 aprile 2012

Venerdì 13 aprile 2012

Lunedì 14 o martedì 15 maggio 2012

Mercoledì 23 maggio 2012

Lunedì 21 o martedì 22 maggio 2012

Mercoledì 30 maggio 2012

Lunedì 29 o martedì 30 ottobre 2012

Giovedì 8 novembre 2012


ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame

Date di rilascio

Dal 2 aprile al 6 aprile 2012

12 aprile 2012

Dal 23 al 27 aprile 2012

3 maggio 2012

Dal 21 al 25 maggio 2012

31 maggio 2012

Dal 17 al 28 dicembre 2012

7 gennaio 2013


ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota

Date di rilascio

Dal 23 al 27 aprile 2012

7 maggio 2012

Dal 6 al 10 agosto 2012

20 agosto 2012

Dal 17 al 28 dicembre 2012

7 gennaio 2013


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