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Document 32011R0999

Regolamento (UE) n. 999/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

GU L 265 del 11.10.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/999/oj

11.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/6


REGOLAMENTO (UE) N. 999/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (2), dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

Con il regolamento (UE) n. 588/2011, del 20 giugno 2011 (3), il Consiglio ha aggiunto ulteriori nominativi all’elenco delle persone oggetto del congelamento delle attività. Questi ulteriori nominativi comprendono delle entità.

(3)

Con decisione 2011/666/PESC, il Consiglio ha deciso che dovrebbe essere prevista una deroga al congelamento delle attività, al fine di garantire che alle società dell’UE non sia vietato recuperare fondi a esse dovuti dalle entità figuranti nell’elenco in virtù di contratti stipulati prima dell’inserimento di tali entità nell’elenco.

(4)

Questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, ove un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I o all’allegato IA sia dovuto in virtù di un contratto o di un accordo concluso, o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

i)

l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non è destinato, direttamente o indirettamente, a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I o nell’allegato IA, né utilizzato a suo beneficio; e

ii)

lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale decisione e della sua intenzione di concedere l’autorizzazione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2011

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(3)  GU L 161 del 21.6.2011, pag. 1.


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