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Document 32011R0996

Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2011 della Commissione, del 7 ottobre 2011 , che modifica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

GU L 264 del 8.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/996/oj

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2011

che modifica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102, l’articolo 103 nonies, l’articolo 170, lettera c), e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2) fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(3)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(4)

Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (3), (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (5).

(5)

Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare le notifiche in tali regolamenti.

(6)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 657/2008, l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Comunicazioni

1.   Entro il 31 gennaio successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati ripartiti per richiedente ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento:

a)

numero di richiedenti;

b)

numero di richiedenti sottoposti a controllo;

c)

numero totale di istituti scolastici ai quali i richiedenti sottoposti a controllo hanno fornito i prodotti sovvenzionabili e numero degli istituti scolastici sottoposti a controllo in loco;

d)

numero di controlli sulla composizione dei prodotti;

e)

importo dell’aiuto richiesto, pagato e sottoposto a controllo in loco (in euro);

f)

riduzione degli aiuti in seguito a verifiche amministrative (in euro);

g)

riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 (in euro);

h)

aiuti recuperati in seguito ai controlli in loco conformemente all’articolo 15, paragrafo 9 (in euro);

i)

riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 15, paragrafo 10 (in euro);

j)

numero di richiedenti il cui riconoscimento è stato ritirato o sospeso conformemente all’articolo 10.

2.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio:

a)

i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto;

b)

la quantità massima ammissibile;

c)

le spese dell’Unione Europea;

d)

il numero approssimativo di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole;

e)

il contributo nazionale.

3.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6).

Articolo 2

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1276/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui al primo paragrafo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

1)

all’articolo 97, lettera b), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell’allegato XIV e la sua notifica è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (8);

2)

nell’allegato XIV, parte A, il punto 1, lettera b) è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(3)  GU L 183 dell’11.7.2008, pag.17.

(4)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.

(5)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(6)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(7)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(8)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;


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