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Document 32011R0950
Council Regulation (EU) No 950/2011 of 23 September 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 247 del 24.9.2011, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogato da 32012R0036
24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 950/2011 DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2). |
(2) |
Con regolamento (UE) n. 878/2011 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, compresi un’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. |
(3) |
Con decisione 2011/628/PESC del Consiglio (4), che ha modificato la decisione 2011/273/PESC, il Consiglio ha convenuto sull’adozione di ulteriori misure, vale a dire un divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altre voci nell’elenco, il divieto di consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria e l’adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all’applicazione delle sanzioni. |
(4) |
Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della publicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:
|
2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»; |
3) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 quater 1. Sono vietati:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio. 3. Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:
4. I divieti di cui al paragrafo 1
|
4) |
l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 10 bis Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.» |
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.
(3) GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1.
(4) Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
All'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 sono aggiunte le seguenti voci:
Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Tayseer Qala Awwad |
data di nascita: 1943; luogo di nascita: Damasco |
Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime. |
23.09.2011 |
2. |
Dr. Adnan Hassan Mahmoud |
data di nascita: 1966; luogo di nascita: Tartous |
Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime. |
23.09.2011 |
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||||||
1. |
Addounia TV (altrimenti detta Dounia TV) |
Tel.:+963-11-5667274, +963-11-5667271, Fax:+963-11-5667272 Sito web: http://www.addounia.tv |
Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria. |
23.09.2011 |
||||||||
2. |
Cham Holding |
|
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. |
23.09.2011 |
||||||||
3. |
El-Tel Co. (altrimenti detta El-Tel Middle East Company) |
|
Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito. |
23.09.2011 |
||||||||
4. |
Ramak Constructions Co. |
|
Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito. |
23.09.2011 |
||||||||
5. |
Souruh Company (altrimenti detta SOROH Al Cham Company) |
|
Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100 % della società è di proprietà di Rami Makhlouf. |
23.09.2011 |
||||||||
6. |
Syriatel |
|
Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50 % dei suoi utili al governo. |
23.09.2011 |
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti petroliferi
Codice SA |
Designazione delle merci |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati. |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. |
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”).» |