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Document 32011R0950

    Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    GU L 247 del 24.9.2011, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogato da 32012R0036

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/950/oj

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 247/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 950/2011 DEL CONSIGLIO

    del 23 settembre 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

    vista la proposta congiunta dell’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2).

    (2)

    Con regolamento (UE) n. 878/2011 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, compresi un’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria.

    (3)

    Con decisione 2011/628/PESC del Consiglio (4), che ha modificato la decisione 2011/273/PESC, il Consiglio ha convenuto sull’adozione di ulteriori misure, vale a dire un divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altre voci nell’elenco, il divieto di consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria e l’adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all’applicazione delle sanzioni.

    (4)

    Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della publicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:

    «j)

    Per “persona, entità o organismo siriani” intende:

    i)

    lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;

    ii)

    qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria;

    iii)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria;

    iv)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;»;

    2)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 2 bis

    È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 3 quater

    1.   Sono vietati:

    a)

    la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

    b)

    l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

    c)

    la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

    d)

    la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

    2.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio.

    3.   Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    la “prospezione di greggio” comprende l’esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;

    b)

    per “raffinazione di petrolio greggio” si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.

    4.   I divieti di cui al paragrafo 1

    a)

    si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;

    b)

    non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.»;

    4)

    l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10 bis

    Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.»

    Articolo 2

    L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 3

    L’allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

    (2)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1.

    (4)  Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO I

    All'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 sono aggiunte le seguenti voci:

    Persone

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Tayseer Qala Awwad

    data di nascita: 1943; luogo di nascita: Damasco

    Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime.

    23.09.2011

    2.

    Dr. Adnan Hassan Mahmoud

    data di nascita: 1966; luogo di nascita: Tartous

    Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime.

    23.09.2011


    Entità

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Addounia TV (altrimenti detta Dounia TV)

    Tel.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,

    Fax:+963-11-5667272

    Sito web:

    http://www.addounia.tv

    Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

    23.09.2011

    2.

    Cham Holding

    Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria C.P. 9525

    Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

    Fax +963 (11) 673 1274

    Email info@chamholding.sy

    www.chamholding.sy

    Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

    23.09.2011

    3.

    El-Tel Co. (altrimenti detta El-Tel Middle East Company)

    Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, C.P.3052, Damasco – Siria

    Tel.: +963-11-2212345

    Fax: +963-11-44694450

    Email: sales@eltelme.com

    Sito web: www.eltelme.com

    Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito.

    23.09.2011

    4.

    Ramak Constructions Co.

    Indirizzo: Daa'ra Highway, Damasco, Siria Tel.: +963-11-6858111

    Cell.: +963-933-240231

    Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

    23.09.2011

    5.

    Souruh Company (altrimenti detta SOROH Al Cham Company)

    Indirizzo: Adra Free Zone Area

    Damasco – Siria

    Tel.:+963-11-5327266

    Cell.:+963-933-526812

    +963-932-878282

    Fax:+963-11-5316396

    Email: sorohco@gmail.com

    Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

    Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100 % della società è di proprietà di Rami Makhlouf.

    23.09.2011

    6.

    Syriatel

    Thawra Street, Ste Building, 6o piano, C.P. 2900

    Tel.: +963 11 61 26 270

    Fax: +963 11 23 73 97 19

    Email: info@syriatel.com.sy;

    Sito web: http://syriatel.sy/

    Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50 % dei suoi utili al governo.

    23.09.2011


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO IV

    Elenco dei prodotti petroliferi

    Codice SA

    Designazione delle merci

    2709 00

    Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati.

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

    2714

    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

    2715 00 00

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”).»


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