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Document 32011R0904

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 26 agosto 2011 al 2 settembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 per l’orzo

    GU L 231 del 8.9.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/904/oj

    8.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 231/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 904/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 7 settembre 2011

    recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 26 agosto 2011 al 2 settembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 per l’orzo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 306 215 tonnellate di orzo (numero d’ordine 09.4126).

    (2)

    Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2305/2003 risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011, secondo il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

    (3)

    È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2305/2003 per il periodo contingentale in corso.

    (4)

    Ai fini di una gestione efficiente della procedura di rilascio dei titoli d’importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Ogni domanda di titolo d’importazione di orzo nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2305/2003, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 77,115913 %.

    2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

    (3)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.


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