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Document 32011R0883

Regolamento (UE) n. 883/2011 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (BCE/2011/12)

GU L 228 del 3.9.2011, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32013R1071

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/883/oj

3.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/13


REGOLAMENTO (UE) N. 883/2011 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 agosto 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32)

(BCE/2011/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto l’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1 e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (3), ha consentito alle persone giuridiche di emettere moneta elettronica senza bisogno di ottenere la qualifica di ente creditizio.

(2)

Di conseguenza, e al fine di continuare la raccolta di statistiche nel settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) in relazione agli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, è necessario adeguare la definizione di IFM, e pertanto aggiornare anche le definizioni di «istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» di cui al presente regolamento. All'interno del settore delle IFM gli istituti di moneta elettronica dovrebbero essere classificati all'interno della categoria «altre IFM».

(3)

Le modifiche della definizione di istituti di moneta elettronica e dei requisiti stabiliti per gli stessi ai sensi della direttiva 2009/110/CE hanno reso obsolete le norme del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, (BCE/200/32) (4) sulla concessione di deroghe rispetto agli obblighi di segnalazione, pertanto le norme in questione del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dovrebbero essere eliminate.

(4)

Gli orientamenti su una definizione comune dei fondi comuni monetari (FCM) europei, adottati il 19 maggio 2010 dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), il predecessore dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, mirano ad aumentare la protezione dell’investitore fissando dei criteri da applicare a ogni fondo che intenda proporsi al mercato come un FCM e servono da raccomandazioni per i legislatori nazionali europei, a fini di vigilanza. Di conseguenza, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dei nuovi criteri per l’identificazione dei FCM ai fini delle statistiche del Sistema europeo di banche centrali, in maniera tale che la popolazione dei FCM sia allineata ai criteri di identificazione che si attende vengano applicati per fini di supervisione in aderenza ai summenzionati orientamenti del CESR. Al contempo, tale modifica mira ad aumentare la trasparenza del mercato e a facilitare la gestione delle segnalazioni sui fondi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

per “istituzioni finanziarie monetarie” (IFM) si intendono le imprese residenti che appartengono a uno dei seguenti settori:

i)

banche centrali;

ii)

enti creditizi come definiti nell’artiolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE;

iii)

altre IFM, vale a dire: 1) altri enti la cui attività consiste nel i) ricevere dal pubblico depositi e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, da parte di soggetti diversi dalle IFM; e ii) nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici; o 2) quegli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica;

iv)

fondi comuni di mercato (FCM), come definiti all’articolo 1 bis.

In merito al criterio di cui al punto iii) 1) i) di cui sopra, il grado di sostituibilità fra gli strumenti emessi da altre IFM e i depositi custoditi dagli enti creditizi determina la loro classificazione come IFM, a condizione che soddisfino il criterio di cui al punto iii) 1) ii),»;

b)

l’ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«—

per “istituto di moneta elettronica” e “moneta elettronica” si intendono rispettivamente istituto di moneta elettronica e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, numeri 1 e 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

2)

è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Identificazione dei FCM

Ai fini del presente atto giuridico, gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando:

a)

perseguono un obiettivo d'investimento consistente nel mantenere il capitale del fondo e offrire un rendimento in linea con i tassi di interesse degli strumenti del mercato monetario;

b)

investono in strumenti del mercato monetario che rispettino i criteri per gli strumenti del mercato monetario stabiliti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (6), ovvero in depositi presso enti creditizi, o, in alternativa, che garantiscano che la liquidità e la valutazione del portafoglio in cui investono sia valutata in maniera equivalente;

c)

garantiscono che gli strumenti del mercato monetario in cui investono sono di alta qualità, come stabilito dalla società di gestione. La qualità degli strumenti del mercato monetario sarà valutata, tra l’altro, sulla base dei seguenti fattori:

la qualità creditizia dello strumento del mercato monetario,

la natura della classe di attività rappresentata dallo strumento del mercato monetario,

per gli strumenti finanziari strutturati, il rischio operativo e di controparte insito nell'operazione finanziaria strutturata,

il profilo di liquidità;

d)

garantiscono che il loro portafoglio abbia una durata media ponderata (weighted average maturity, WAM) di non più di sei mesi e una vita media ponderata (weighted average life, WAL) di non più di 12 mesi;

e)

offrono quotidianamente il valore patrimoniale netto (net asset value, NAV) ed il calcolo del prezzo delle proprie azioni/quote, nonché la possibilità quotidiana di sottoscrizione e rimborso delle azioni/quote;

f)

limitano gli investimenti in titoli a quelli con una durata residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse (interest rate reset date) sia inferiore o uguale a 397 giorni, laddove i titoli a tasso variabile debbano essere riadeguati in base a un tasso o indice del mercato monetario;

g)

limitano gli investimenti in altri organismi d’investimento collettivo a quelli che rispettano la definizione di FCM;

h)

non assumono esposizioni dirette o indirette in azioni o materie prime, anche per mezzo di derivati, e utilizzano solo derivati in linea con la strategia di investimento del mercato monetario del fondo. I derivati che comportano esposizioni al cambio possono essere usati solo per finalità di copertura del rischio (hedging). Sono consentiti gli investimenti in titoli in valuta diversa da quella di base, purché l’esposizione in valuta sia interamente coperta;

i)

hanno un NAV costante o fluttuante.

3)

all’articolo 8 è eliminato il paragrafo 4;

4)

fatto salvo l’articolo 2 del presente regolamento, nella parte 1 dell’allegato I la sezione 2 è sostituita da quanto segue:

«Sezione 2:     Specificazioni per i criteri di identificazione dei FCM

Ai fini dell’articolo 1 bis del presente regolamento:

a)

gli strumenti del mercato monetario sono considerati di alta qualità creditizia se hanno ottenuto uno dei due rating a breve termine più alti disponibili da parte di ciascuna agenzia di rating del credito che abbia sottoposto a rating tali strumenti o, se lo strumento in questione non è sottoposto a rating, esso è valutato di qualità equivalente in base al procedimento interno di rating della società di gestione. Laddove un'agenzia di rating del credito riconosciuta suddivida il suo rating a breve termine in due categorie, tali due rating sono considerati come una categoria unica e pertanto come rating più alto disponibile;

b)

i fondi comuni monetari possono, in deroga all'obbligo di cui alla lettera a), detenere emissioni sovrane almeno di qualità investment grade, laddove per “emissioni sovrane” si intendono gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla BCE, dall’Unione europea o dalla Banca europea degli investimenti;

c)

nel calcolo del WAL per gli strumenti, ivi inclusi gli strumenti finanziari strutturati, il calcolo della durata è basato sulla durata residua sino all’estinzione del rapporto giuridico sottostante gli strumenti. Tuttavia, quando uno strumento finanziario contiene un'opzione put, la data di esercizio di tale opzione può essere utilizzata in luogo della durata residua del rapporto giuridico solo quando le condizioni seguenti siano soddisfatte in ogni momento:

l’opzione put può essere esercitata liberamente dalla società di gestione alla data di esercizio,

il prezzo di battuta dell’opzione put rimane vicino al valore atteso dello strumento alla data di esercizio successiva,

la strategia di investimento del FCM implica un'alta probabilità che l'opzione sia esercitata alla data di esercizio successiva;

d)

nel calcolo sia del WAL che del WAM, è tenuto conto dell’impatto di strumenti finanziari derivati, depositi e tecniche di gestione del portafoglio efficienti;

e)

per “durata media ponderata” (weighted average maturity, WAM) si intende la misura del tempo medio mancante alla scadenza di tutti gli strumenti sottostanti nel fondo, ponderata per riflettere le consistenze relative ad ogni strumento, presumendo che la durata di uno strumento a tasso fluttuante sia il tempo rimanente fino al successivo aggiustamento al tasso del mercato monetario, piuttosto che il tempo rimanente prima che sia ripagato il valore nominale dello strumento. In pratica, il WAM è utilizzato per misurare la sensibilità di un FCM al cambiamento dei tassi di interesse sul mercato monetario;

f)

per “vita media ponderata” (weighted average life, WAL) si intende la media ponderata della durata rimanente di ogni strumento detenuto in un fondo, vale a dire il tempo fino a quando il capitale è pagato in pieno, al netto di interessi e sconti. Differentemente dal calcolo del WAM, il calcolo del WAL per strumenti a tasso fluttuante e strumenti finanziari strutturati non consente l’uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e ricorre invece solo la scadenza definitiva (final maturity) del titolo dichiarata. Il WAL è utilizzato per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. Il WAL è anche utilizzato per limitare il rischio di liquidità;

g)

per “strumenti del mercato monetario” si intendono gli strumenti negoziati normalmente sul mercato monetario che sono liquidi e hanno un valore che può essere determinato in ogni momento con accuratezza;

h)

per “società di gestione” si intende una società che esercita abitualmente l’attività di gestione del portafoglio di una FCM.»

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le banche centrali nazionali (BCN) possono continuare a raccogliere informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dai FCM residenti nei rispettivi Stati membri, identificati conformemente alla previgente sezione 2 della parte 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) fino e non oltre il 31 gennaio 2012. Le BCN notificano a tutte i FCM interessati la loro decisione di applicare la presente disposizione transitoria. Le BCN iniziano a raccogliere le informazioni statistiche dai FCM identificati conformemente all’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) al più tardi a partire dal 1o febbraio 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  C(2011) 5090 definitivo.

(3)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(4)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(5)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;

(6)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;


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