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Document 32011R0883
Regulation of the European Central Bank (EU) No 883/2011 of 25 August 2011 amending Regulation (EC) No 25/2009 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2008/32) (ECB/2011/12)
Regolamento (UE) n. 883/2011 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (BCE/2011/12)
Regolamento (UE) n. 883/2011 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (BCE/2011/12)
GU L 228 del 3.9.2011, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32013R1071
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 883/2011 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 agosto 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32)
(BCE/2011/12)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto l’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1 e l’articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (3), ha consentito alle persone giuridiche di emettere moneta elettronica senza bisogno di ottenere la qualifica di ente creditizio. |
(2) |
Di conseguenza, e al fine di continuare la raccolta di statistiche nel settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) in relazione agli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, è necessario adeguare la definizione di IFM, e pertanto aggiornare anche le definizioni di «istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» di cui al presente regolamento. All'interno del settore delle IFM gli istituti di moneta elettronica dovrebbero essere classificati all'interno della categoria «altre IFM». |
(3) |
Le modifiche della definizione di istituti di moneta elettronica e dei requisiti stabiliti per gli stessi ai sensi della direttiva 2009/110/CE hanno reso obsolete le norme del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, (BCE/200/32) (4) sulla concessione di deroghe rispetto agli obblighi di segnalazione, pertanto le norme in questione del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dovrebbero essere eliminate. |
(4) |
Gli orientamenti su una definizione comune dei fondi comuni monetari (FCM) europei, adottati il 19 maggio 2010 dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), il predecessore dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, mirano ad aumentare la protezione dell’investitore fissando dei criteri da applicare a ogni fondo che intenda proporsi al mercato come un FCM e servono da raccomandazioni per i legislatori nazionali europei, a fini di vigilanza. Di conseguenza, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dei nuovi criteri per l’identificazione dei FCM ai fini delle statistiche del Sistema europeo di banche centrali, in maniera tale che la popolazione dei FCM sia allineata ai criteri di identificazione che si attende vengano applicati per fini di supervisione in aderenza ai summenzionati orientamenti del CESR. Al contempo, tale modifica mira ad aumentare la trasparenza del mercato e a facilitare la gestione delle segnalazioni sui fondi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è modificato come segue:
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2) |
è aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Identificazione dei FCM Ai fini del presente atto giuridico, gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando:
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3) |
all’articolo 8 è eliminato il paragrafo 4; |
4) |
fatto salvo l’articolo 2 del presente regolamento, nella parte 1 dell’allegato I la sezione 2 è sostituita da quanto segue: «Sezione 2: Specificazioni per i criteri di identificazione dei FCM Ai fini dell’articolo 1 bis del presente regolamento:
|
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le banche centrali nazionali (BCN) possono continuare a raccogliere informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dai FCM residenti nei rispettivi Stati membri, identificati conformemente alla previgente sezione 2 della parte 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) fino e non oltre il 31 gennaio 2012. Le BCN notificano a tutte i FCM interessati la loro decisione di applicare la presente disposizione transitoria. Le BCN iniziano a raccogliere le informazioni statistiche dai FCM identificati conformemente all’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) al più tardi a partire dal 1o febbraio 2012.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2011
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) C(2011) 5090 definitivo.
(3) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
(4) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(5) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;
(6) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;