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Document 32011R0804
Council Implementing Regulation (EU) No 804/2011 of 10 August 2011 implementing Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2011 del Consiglio, del 10 agosto 2011 , che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2011 del Consiglio, del 10 agosto 2011 , che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 206 del 11.8.2011, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
11.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2011 DEL CONSIGLIO
del 10 agosto 2011
che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
(2) |
tenuto conto della situazione in Libia e conformemente alla decisione di esecuzione 2011/500/PESC del Consiglio del 10 agosto 2011 che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), è opportuno inserire due altre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le entità che figurano nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Entità di cui all'articolo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Al-Sharara Oil Services Company (a.k.a.: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company) |
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Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi. |
10.8.2011 |
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2. |
Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC) |
www.odac-libya.com |
Entità che agisce per conto o sotto la direzione del regime di Gheddafi e fonte potenziale di finanziamenti per il regime. L'ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrutture finanziate dal governo. |
10.8.2011 |